COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 28/1/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. TRE VILLE AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA, UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE E €250,00 DI AMMENDA) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL MONTAZZOLI / TRE VILLE, DISPUTATA IL 06.12.15 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (C.U. N° 27 DEL 10.01.2015 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 28/1/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. TRE VILLE AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA, UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE E €250,00 DI AMMENDA) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL MONTAZZOLI / TRE VILLE, DISPUTATA IL 06.12.15 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (C.U. N° 27 DEL 10.01.2015 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, dalla A.S.D. Tre Ville ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. perche “al minuto 20º del 2º tempo la gara veniva sospesa momentaneamente a causa di alcune intemperanze da parte del pubblico assiepato sugli spalti dell'impianto sportivo; - che, in particolare, veniva lanciato in campo una lattina contenente del liquido che sfiorava il portiere della squadra ospite e colpiva sulla testa un giocatore della squadra locale; - che al minuto 25º del 2º tempo la gara veniva definitivamente sospesa dal direttore di gara sul risultato di 1 a 0 a favore della società Real Montazzoli, in quanto la società Tre Ville si rifiutava di riprendere il gioco, per le motivazioni indicate in una dichiarazione sottoscritta dal Presidente della società e dal Capitano e consegnate all' arbitro” Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione, l’illegittimità delle sanzioni in quanto l’arbitro della gara non aveva riferito gli episodi che si erano verificati in danno dei dirigenti e parenti dei calciatori in campo che erano stati aggrediti sugli spalti ponendo gli stessi calciatori in una situazione di mancanza di tranquillità psicologica tale da impedire loro di riprendere l’incontro; e ciò anche in considerazione del fatto che la struttura dell’impianto era tale da non garantire la l’incolumità fisica sia dei tesserati che dei dirigenti e dei propri sostenitori. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha ribadito gli originali riferimenti precisando che gli episodi che si erano verificati in tribuna e che avevano portato alla momentanea sospensione della gara erano terminati e che pertanto si erano nuovamente verificate le condizioni per riprendere il gioco con la conseguenza che non trovava giustificazione il rifiuto della società Tre Ville di schierarsi nuovamente in campo. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, l’appello deve essere respinto in quanto i motivi addotti a sostegno dello stesso non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali. Risulta, infatti, dal referto arbitrale e dal successivo supplemento, che il parapiglia che si era verificato in tribuna aveva avuto termine e che in campo, al di là del lancio di una lattina in alluminio che tra l’altro aveva colpito un giocatore della squadra di casa, non erano accaduti episodi tali da poter impedire la normale ripresa del gioco. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello e disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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