COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 28/1/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEL SIG. CIFFOLILLI MICHELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CUPELLO, ORA A.S.D. CUPELLO CLACIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL NUOVO C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F., PER AVERE OMESSO DI DEPOSITARE, PRESSO LA SEDE COMPETENTE, ENTRO IL 15° GIORNO SUCCESSIVO DALLA SUA SOTTOSCRIZIONE, L’ACCORDO ECONOMICO SOTTOSCRITTO IN DATA 20.08.2010 CON L’ALLENATORE LUIGI CAROSELLA; DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CUPELLO, ORA A.S.D. CUPELLO CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI SIGG.RI CIFFOLILLI MICHELE E CAROSELLA LUIGI;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 28/1/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEL SIG. CIFFOLILLI MICHELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CUPELLO, ORA A.S.D. CUPELLO CLACIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL NUOVO C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F., PER AVERE OMESSO DI DEPOSITARE, PRESSO LA SEDE COMPETENTE, ENTRO IL 15° GIORNO SUCCESSIVO DALLA SUA SOTTOSCRIZIONE, L’ACCORDO ECONOMICO SOTTOSCRITTO IN DATA 20.08.2010 CON L’ALLENATORE LUIGI CAROSELLA; DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CUPELLO, ORA A.S.D. CUPELLO CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI SIGG.RI CIFFOLILLI MICHELE E CAROSELLA LUIGI; Con nota del 19.11.2015, il Procuratore Federale aggiunto della F.I.G.C. ha deferito al Tribunale Federale Territoriale i soggetti di cui in epigrafe, per le contestazioni sopra specificate. Con raccomandate aa.rr. del 01.12.15, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva reso loro noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 25.01.16, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, memorie nella specie non pervenute. All’udienza di trattazione compariva, per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti nonostante la regolarità della notifica dell’atto di contestazione. Il Presidente del Tribunale dava inizio alla trattazione del procedimento. Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità solo per il sig. Ciffolilli Michele, chiedendo l’applicazione nei suoi confronti della seguente sanzione: mesi tre d’inibizione. Osserva preliminarmente il Tribunale che, a seguito di quanto sopra, nei confronti della società A.S.D. Virtus Cupello, ora A.S.D. Cupello Calcio non debbono essere pertanto adottati provvedimenti . Per quanto concerne il sig Ciffolilli Michele, tenuto conto che la responsabilità dello stesso risulta per tabulas, in quanto all’epoca rivestiva la qualità di Presidente e tenuto altresì conto che lo stesso non ha ritenuto di far pervenire giustificazioni per l’addebito contestato ritiene equo il Tribunale applicare la sanzione di mesi due di inibizione. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale delibera di infliggere al sig. Ciffolilli Michele la sanzione dell’inibizione di mesi due. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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