COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 4/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO CONGIUNTO DELLE SOCIETA’ A.S.D. OVINDOLI E A.S.D. CASTRONOVO AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA; AMMENDA € 300,00 ALLA SOCIETA’ OVINDOLI – SECONDA RINUNCIA – E € 150,00 ALLA SOCIETA’ CASTRONOVO – PRIMA RINUNCIA –), INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA OVINDOLI / CASTRONOVO, DISPUTATA IL 27.12.2015 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°24 DEL 28.12.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 4/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO CONGIUNTO DELLE SOCIETA’ A.S.D. OVINDOLI E A.S.D. CASTRONOVO AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA; AMMENDA € 300,00 ALLA SOCIETA’ OVINDOLI – SECONDA RINUNCIA – E € 150,00 ALLA SOCIETA’ CASTRONOVO – PRIMA RINUNCIA –), INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA OVINDOLI / CASTRONOVO, DISPUTATA IL 27.12.2015 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°24 DEL 28.12.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, le società A.S.D. Ovindoli e A.S.D. Castronovo hanno impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per non essersi presentati sul campo predestinato, per disputare la gara di cui sopra. Hanno dedotto gli appellanti e ribadito in sede di audizione, l’illegittimità delle sanzioni in quanto avevano comunicato alla Delegazione Provinciale F.I.G.C. dell’Aquila la richiesta di spostamento della sede della disputa della gara con mail del 23.12.15, ore 17,00 e che, quindi, non potevano essere considerati rinunciatari a norma dell’art. 53, comma II, N.O.I.F.. Hanno, pertanto, concluso per la revoca delle sanzioni e per la ripetizione della gara. Premesso che la chiusura degli uffici della Delegazione Provinciale in alcuni giorni delle festività natalizie e il limitato orario in altri giorni era stata resa nota con C.U. n°23 del 17.12.15, cosicché le parti ben sapevano che nei giorni 24, 25 e 26 dicembre gli stessi uffici sarebbero rimasti chiusi, osserva la Corte che la tesi sostenuta dalle società appellanti non può trovare accoglimento sul semplice presupposto che la procedura prevista dalla normativa per ottenere lo spostamento della sede di una gara, non può ritenersi, nella fattispecie, osservata, in quanto difetta del passaggio, essenziale, della ratifica da parte della competente Delegazione. Nel caso che ci occupa, invece, tale ratifica non è stata mai adottata e il semplice accordo tra le parti non può produrre gli effetti invocati dalle stese società, con la conseguenza che la decisione del primo giudice appare corretta, anche sotto il profilo dell’entità delle sanzioni, visto che le stesse sono predeterminate dalla normativa e non consentono neppure a questa Corte di poter entrare nel merito, per valutare la buona fede che avrebbe animato le società appellanti. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi le relative tasse sui conti delle rispettive società.
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