F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 19 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 08 Febbraio 2016 e su www.figc.it 1. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. GUARDINI GIOVANNI NATO IL 3.6.1953

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 19 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 08 Febbraio 2016 e su www.figc.it 1. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. GUARDINI GIOVANNI NATO IL 3.6.1953 Con rituale istanza del 14.9.2015 il dirigente Sig. Guardini Giovanni, nato a Negrar il 3.6.1953, all'epoca Presidente del Comitato Regionale Veneto F.I.G.C. - L.N.D., torna a richiedere la riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della inibizione di anni 1 e mesi 6 definitivamente inflitta dalla Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite (Com. Uff. n. 225 del 20.4.2010). A supporto dell'istanza ha allegato una dichiarazione autocertificativa attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 26 n. 3 C.G..S.. Alla seduta del 19.11.2015, tenutasi davanti alla Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite, è comparso il Sostituto del Procuratore Federale, il quale ha espresso parere negativo in ordine alla concessione del beneficio richiesto. A motivazione di ciò ha eccepito la non sussistenza del presupposto di cui alla lett. c) dell'art. 26 C.G.S., e ciò in quanto il Sig. Guardini non ha fornito la prova presuntiva che l'infrazione non sarà più ripetuta. E', poi, comparso il Sig. Guardini assistito dal suo difensore, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo per l'accoglimento dell'istanza. Osserva preliminarmente questa Corte che l' eccezione della Procura Federale non coglie nel segno e non può essere condivisa atteso che ciò significherebbe pretendere dal richiedente la prova presuntiva e negativa di un fatto o di una circostanza il cui onere, non adempiuto, deve far capo invece al Procuratore Federale. Rileva, al contrario, questa Corte che il richiedente, nell'istanza di concessione del beneficio, ha richiamato alcuni attestati di stima che consentono di ritenere escluso il pericolo di reiterazione della violazione addebitatagli. Ricorrono, pertanto, le particolari condizioni, visto anche il comportamento complessivamente tenuto nel triennio, che fanno presumere che l’infrazione non sia più ripetuta. Di conseguenza, alla stregua della versione novellata del richiamato art. 26, comma 3, C.G.S., sussistendone i presupposti giuridici ed i requisiti in fatto, può essere, ad avviso della Corte, accordata la riabilitazione richiesta. Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento dell’istanza di riabilitazione come sopra proposta dal Sig. Giovanni Guardini, concede la riabilitazione.
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