COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 21 Gennaio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento instaurato dalla Procura Federale nei confronti dei signori PESOLE Giovanni, DE GIROLAMO Girolamo e le società A.S.D. AZZURRI CONVERSANO e A.S.D. NORBA CONVERSANO per rispondere: il sig. PESOLE Giovanni per la violazione di doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà e di probità di cui all’art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, perché, nonostante già tesserato per la NORBA CONVERSANO chiedeva e otteneva, grazie ai falsi dati anagrafici forniti, il tesseramento anche per la A.S.D. AZZURRI CONVERSANO. il sig. DE GIROLAMO Girolamo per la violazione di doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà e di probità di cui all’art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, per aver tesserato o comunque per aver omesso i necessari ed opportuni controlli prima di procedere al tesseramento, peraltro con l’utilizzo di dati anagrafici falsi, di un calciatore già tesserato per altra società nella medesima stagione sportiva. la società A.S.D. AZZURRI CONVERSANO ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte ascritte al proprio presidente Sig. DE GIROLAMO Girolamo. E la società A.S.D. NORBA CONVERSANO ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio tesserato Giovanni PESOLE.
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