COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 21 Gennaio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento instaurato dalla Procura Federale nei confronti dei signori PESOLE Giovanni, DE GIROLAMO Girolamo e le società A.S.D. AZZURRI CONVERSANO e A.S.D. NORBA CONVERSANO per rispondere: il sig. PESOLE Giovanni per la violazione di doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà e di probità di cui all’art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, perché, nonostante già tesserato per la NORBA CONVERSANO chiedeva e otteneva, grazie ai falsi dati anagrafici forniti, il tesseramento anche per la A.S.D. AZZURRI CONVERSANO. il sig. DE GIROLAMO Girolamo per la violazione di doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà e di probità di cui all’art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, per aver tesserato o comunque per aver omesso i necessari ed opportuni controlli prima di procedere al tesseramento, peraltro con l’utilizzo di dati anagrafici falsi, di un calciatore già tesserato per altra società nella medesima stagione sportiva. la società A.S.D. AZZURRI CONVERSANO ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte ascritte al proprio presidente Sig. DE GIROLAMO Girolamo. E la società A.S.D. NORBA CONVERSANO ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio tesserato Giovanni PESOLE.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 21 Gennaio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento instaurato dalla Procura Federale nei confronti dei signori PESOLE Giovanni, DE GIROLAMO Girolamo e le società A.S.D. AZZURRI CONVERSANO e A.S.D. NORBA CONVERSANO per rispondere: il sig. PESOLE Giovanni per la violazione di doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà e di probità di cui all’art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, perché, nonostante già tesserato per la NORBA CONVERSANO chiedeva e otteneva, grazie ai falsi dati anagrafici forniti, il tesseramento anche per la A.S.D. AZZURRI CONVERSANO. il sig. DE GIROLAMO Girolamo per la violazione di doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà e di probità di cui all’art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, per aver tesserato o comunque per aver omesso i necessari ed opportuni controlli prima di procedere al tesseramento, peraltro con l’utilizzo di dati anagrafici falsi, di un calciatore già tesserato per altra società nella medesima stagione sportiva. la società A.S.D. AZZURRI CONVERSANO ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte ascritte al proprio presidente Sig. DE GIROLAMO Girolamo. E la società A.S.D. NORBA CONVERSANO ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio tesserato Giovanni PESOLE. È presente per la Procura Federale l’avv. Paolo MORMANDO. Sono presenti i Signori PESOLE Giovanni, DE GIROLAMO Girolamo in proprio e quale rappresentate della società A.S.D. AZZURRI CONVERSANO assistito dall’Avv. MASTRANGELO Antonio, nonché il sig. BENEDETTI Mario in qualità di presidente della società A.S.D. NORBA Conversano. Preliminarmente le parti innanzi deferite dichiarano di aver raggiunto l’intesa con la Procura Federale ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 23 Codice di Giustizia Sportiva. IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Visto l’accordo ex art. 23 Codice di Giustizia Sportiva tra la Procura Federale e i Signori PESOLE Giovanni, DE GIROLAMO Girolamo e le società A.S.D. AZZURRI CONVERSANO e NORBA CONVERSANO in merito all’applicazione di sanzioni nei confronti degli stessi deferiti. Ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione di tale accordo al Procuratore Generale dello sport presso il C.O.N.I. per eventuali osservazioni ai sensi dell’art. 23 Codice di Giustizia Sportiva Rinvia la trattazione del presente provvedimento all’udienza del 29/2/2016 alle ore 16.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis c. 5 Codice di Giustizia Sportiva con effetto immediato.
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