COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 27 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.45 della Società A.C.D. ATLETICO SCALEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 07.01.2016 (squalifica dei calciatori MIRANDA Salvatore, PAGANO Marcello e POSCO Umberto per QUATTRO gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 27 GENNAIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.45 della Società A.C.D. ATLETICO SCALEA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 07.01.2016 (squalifica dei calciatori MIRANDA Salvatore, PAGANO Marcello e POSCO Umberto per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo sulla base del referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni; considerato che le sanzioni appaiono congrue alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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