COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 27 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.46 della Società A.S.D. GARIBALDINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 14.01.2016 (squalifica del calciatore ANASTASIO Luigi Maria per CINQUE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 27 GENNAIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.46 della Società A.S.D. GARIBALDINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 14.01.2016 (squalifica del calciatore ANASTASIO Luigi Maria per CINQUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a Anastasio Luigi Maria e che può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ANASTASIO Luigi Maria a QUATTRO gare effettive e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.
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