COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 03 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.48 della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 14.1.2016 (ammenda di € 500,00 e Diffida).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 03 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.48 della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 14.1.2016 (ammenda di € 500,00 e Diffida). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il legale ed il Presidente della Società reclamante; RILEVA che, dal rapporto dell’assistente arbitrale della gara A.S.D. Juvenilia Roseto C.S. – A.S.D. Luzzese Calcio 1965 del 10.01.2016, risulta che al 39° del II tempo, il suddetto ufficiale di gara veniva colpito alla gamba dx da una pietra scagliatagli dai tifosi della Luzzese Calcio, che gli provocava una “leggera contusione”. L’assistente, inoltre, asserisce testualmente: “ricevevo dagli stessi insulti e sputi”. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti succitati, ha sanzionato la società Luzzese Calcio 1965 con l’ammenda di € 500,00 e diffida (cfr. C.U. n.91 del 14/01/2016 del Comitato Regionale Calabria). La reclamante contesta la responsabilità dei propri sostenitori per i fatti accaduti. Chiede l’annullamento della decisione impugnata; in subordine, chiede la revoca della sanzione della diffida e la riduzione dell’ammenda, in applicazione delle norme di riferimento del C.G.S. I fatti per come narrati dall’assistente arbitrale non possono essere messi in dubbio, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 2/2.1, del C.G.S). Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri sostenitori, ex art.4, comma 3, del C.G.S. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda a € 300,00; conferma la diffida e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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