COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 03 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.51 della Società A.S.D. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.97 del 21.1.2016 (inibizione del dirigente VELLONE Salvatore fino al 30.4.2016, squalifica del massaggiatore BELLEZZA Mariano fino al 31.3.2016, squalifica del calciatore FIGLIOMENI Fabio per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 03 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.51 della Società A.S.D. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.97 del 21.1.2016 (inibizione del dirigente VELLONE Salvatore fino al 30.4.2016, squalifica del massaggiatore BELLEZZA Mariano fino al 31.3.2016, squalifica del calciatore FIGLIOMENI Fabio per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna le decisioni del giudice di primo grado affermando che i fatti da cui rivengono le sanzioni riportate in epigrafe siano stati enfatizzati nel rapporto arbitrale. La tesi portata a discolpa non merita pregio in quanto priva di riscontri oggettivi che possano porre in dubbio la puntuale ricostruzione dell’arbitro. Anche le sanzioni irrogate ai dirigenti Vellone Salvatore e Mariano Bellezza sono commisurate alla gravità dei fatti contestati. Appare congruo, al contrario, in merito alla posizione del Figliomeni Fabio ridurre la squalifica a tre giornate effettive di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta a FIGLIOMENI Fabio a TRE giornate effettive di gara; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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