COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 03 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.54 della Società A.S.D. CIRO’ MARINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 21.1.2016 (penalizzazione di 1 punto in classifica, squalifica dell’allenatore MARTINO Francesco fino al 24 MARZO 2016, ammende di € 65,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 03 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.54 della Società A.S.D. CIRO’ MARINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 21.1.2016 (penalizzazione di 1 punto in classifica, squalifica dell’allenatore MARTINO Francesco fino al 24 MARZO 2016, ammende di € 65,00). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la decisione del giudice sportivo nella parte con cui ha irrogato un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione riviene dall’addebitabilità a titolo di responsabilità oggettiva dell’atto di aggressione fisica perpetrata nei confronti dell’arbitro ad opera del calciatore Anania Giuseppe (violento calcio alla mano tale da impedirgli di continuare nella conduzione della gara). Con il presente reclamo si impugna inoltre la squalifica del proprio allenatore Martino Francesco ritenendola sproporzionata al comportamento posto in essere dallo stesso che, si precisa, non ha mai minacciato l’arbitro. Ci si duole da ultimo dell’ammenda irrogata per lancio di petardi e fumogeni. Sostiene la reclamante che il seppur deprecabile gesto posto in essere dal proprio calciatore - da cui si dissocia fermamente tant’è che non ne propone impugnazione - non può comportare un tale grave detrimento alla classifica della compagine atteso che si è trattato di un gesto addebitale al solo autore. La tesi sopra esposta non può essere accolta in quanto sussistono quegli elementi atti a fondare la responsabilità oggettiva della società per il comportamento del proprio tesserato. Anche ai fini della determinazione del quantum sanzionatorio, gli elementi che hanno connotato il gesto (profili di particolare offensività e lesività) inducono a ritenere - in conformità alle recenti decisioni di questa Corte - congrua la sanzione. Per tali ragioni la sanzione deve essere confermata. Parimenti va rigettata la doglianza in merito all’ammenda confermandone l’entità. Con riferimento alla sanzione irrogata nei confronti dell’allenatore Martino Francesco ritiene questo collegio che la tesi dell’A.S.D. Cirò Marina possa essere parzialmente accolta in quanto seppur i fatti imputati al Martino non possono essere posti in dubbio, tuttavia la sanzione va rimodulata riducendola a tutto il 21 febbraio 2016 P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica irrogata all’allenatore MARTINO Francesco a tutto il 21 FEBBRAIO 2016; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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