COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 03 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.58 della Società A.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.54 SGS del 21.1.2016 (inibizione del dirigente DANGELO Michele fino al 15.2.2016, squalifica dei calciatori CARRA Vincenzo e FIORILLO Francesco per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 03 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.58 della Società A.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.54 SGS del 21.1.2016 (inibizione del dirigente DANGELO Michele fino al 15.2.2016, squalifica dei calciatori CARRA Vincenzo e FIORILLO Francesco per TRE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA in via preliminare, che il reclamo de quo è inammissibile con riferimento all’inibizione fino al 15.2.2016 irrogata dal primo giudice al dirigente Dangelo Michele, ai sensi dell’art.45, comma 3/b, del C.G.S.; che i fatti che hanno visto protagonisti i calciatori Carra Vincenzo e Firillo Francesco sono stati puntualmente descritti dall’arbitro nel proprio rapporto, e, pertanto, devono ritenersi acclarati; che le sanzioni irrogate in I° grado appaiono congrue ed adeguate ai fatti ascritti ai due calciatori succitati e, pertanto, debbono essere confermate. P.Q.M. in via preliminare, dichiara inammissibile il reclamo con riferimento all’inibizione irrogata in I°grado al dirigente DANGELO Michele per i motivi di cui alla parte motiva; rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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