COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 DEL 03 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di: il Sig. ALESSIO ORLANDO, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, Sig. Filippo TRAPASSO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 13.12.2014 (reclamo n° 155/34) pubblicata con il C.U. n° 2 (Stagione sportiva 2014/2015) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di: – la società A.S.D. COTRONEI, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., del comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 DEL 03 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di: il Sig. ALESSIO ORLANDO, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, Sig. Filippo TRAPASSO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 13.12.2014 (reclamo n° 155/34) pubblicata con il C.U. n° 2 (Stagione sportiva 2014/2015) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di: - la società A.S.D. COTRONEI, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., del comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. Il Sostituto Procuratore Federale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 1077pf14-15 avente a oggetto: “Mancato adempimento, entro il termine stabilito, da parte della Soc. A.S.D. Cotronei della somma di € 3.650,00 in favore dell’allenatore Filippo Trapasso (delibera C.A. presso LND di cui al CU n. 2 del 13.12.2014)”; vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata; rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno chiesto di essere sentiti; rilevato che nell’ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare: -nota del Comitato Regionale Calabria del 12/05/2015, pervenuta alla Procura Federale in data 18/05/2015, con cui si segnalava l’inadempimento della società A.S.D. Cotronei 1994; -raccomandata A/R, avente a oggetto la richiesta di avvenuto pagamento, inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società A.S.D. Cotronei 1994 in data 20/2/2015; decisione del Collegio Arbitrale presso la LND assunta nel corso della riunione del 13/12/2014 (Reclamo n° 155/34), pubblicata con il C.U. n° 2 (stagione sportiva 2014/2015) comunicata alla società A.S.D. Cotronei 1994 mediante lettera raccomandata ricevuta in data 13.2.2015; -ricorso del 21.5.2014, promosso dal Sig.Trapasso Filippo innanzi al Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti, con allegata copia dell’accordo economico (stagione sportiva 2013/2014) tra lo stesso Signor Trapasso e la Società ASD Cotronei 1994; -nota del Comitato Regionale Calabria del 13/07/2015, pervenuta alla Procura Federale in data 20/07/2015, con cui si trasmetteva quietanza liberatoria del Sig.Trapasso Filippo, depositata dalla società ASD Cotronei 1994; -organigramma stagioni sportive 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 della società A.S.D.Cotronei 1994; rilevato che dall’esame dei documenti sopra indicati è emerso che: - in data 13/12/2014 il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in accoglimento del reclamo presentato dall’allenatore Filippo Trapasso condannava la società A.S.D. Cotronei 1994 al pagamento in favore dello stesso della somma di € 3.650,00; - la predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. veniva comunicata alla società A.S.D. Cotronei 1994 mediante lettera raccomandata ricevuta in data 13.2.2015; - la Società A.S.D. Cotronei 1994 non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale; ritenuto, dunque, che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili al soggetto qui di seguito indicato in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società: -Sig. Alessio ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Cotronei 1994: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, Sig. Filippo TRAPASSO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 13.12.2014 (Reclamo 155/34), pubblicata con il C.U. n° 2 (Stagione sportiva 2014/2015), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., della Società A.S.D Cotronei 1994, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti; per i motivi sopra esposti, visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.; DEFERIVA innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: il Signor ALESSIO ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. COTRONEI 1994, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, Sig. Filippo TRAPASSO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 13.12.2014 (Reclamo n° 155/34) pubblicata con il C.U. n° 2 (Stagione sportiva 2014/2015) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; la società A.S.D. COTRONEI per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., del comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. IL DIBATTIMENTO La seduta dell’11 gennaio 2016 veniva rinviata per un legittimo impedimento del Rappresentante della Procura Federale. Nella riunione del 1° febbraio 2016, comparivano davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Raffaele Silipo, l’avvocato Mario Scavelli in rappresentanza del signor Alessio Orlando Presidente ed il signor Savelli Nicola in rappresentanza della società A.S.D. Cotronei 1994. Il Sostituto Procuratore rappresenta che è intervenuto l’accordo con i deferiti sopra citati impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Chiede, pertanto, che vengano sospesi i termini di cui all’art.34 bis del C.G.S.. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’accordo tra i deferiti sopra menzionati e la Procura Federale, sospende il procedimento per gli adempimenti di cui all’art. 23 del C.G.S..
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