COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 227 TFT 23 DEL 28 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 53/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. RANDO SANTI SALVATORE (Presidente dell’ASS. CARIDDI); ASS. CARIDDI.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 227 TFT 23 DEL 28 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 53/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. RANDO SANTI SALVATORE (Presidente dell’ASS. CARIDDI); ASS. CARIDDI. La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5871/8 pf15-16/AV/mf del 14 dicembre 2015, il sig. Santi Salvatore Rando quale Presidente della ASS. Cariddi, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 44 comma 1 del regolamento L.N.D., per avere disatteso l’obbligo per le società che partecipano al campionato juniores nazionale o regionale (n.d.r. recte 2^ categoria) di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la Ass. Cariddi per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa. Tuttavia si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il Presidente della Società ha respinto gli addebiti facendo presente d’essere stato male edotto circa il perdurare di validità della deroga stabilita dal regolamento L.N.D., perché diversamente non avrebbe avuto alcuna difficoltà a tesserare un tecnico abilitato. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi 4 di inibizione a carico del sig. Santi Salvatore Rando; Ammenda di € 600,00 a carico della Ass. Cariddi. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione dell’iscrizione al campionato regionale di 2^ categoria, stagione sportiva 2014 / 2015, la Ass. Cariddi, pur essendovi tenuta, non ha indicato alcun tecnico abilitato ed ancora che nelle n° 3 gare del Campionato regionale di 2^ categoria disputate dalla Ass. Cariddi nelle date del 14/03/2015, 22/03/2015 e 29/03/2015, rispettivamente contro Saponara, Rometta e Villafranca, nelle distinte di gara non è stato indicato e quindi presente alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Santi Salvatore Rando omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società Ass. Cariddi, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo, pur limitate in considerazione delle manifestate ragioni difensive da parte del rappresentante della Società deferita. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Ammenda di € 100,00 a carico del sig. Santi Salvatore Rando; Ammenda di € 200,00 a carico della Ass. Cariddi. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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