COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 230 CSAT 19 DEL 02 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.95/A A.S.D. FOLGORE SELINUNTE (TP) avverso squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Seckan Sarjo – Campionato Eccellenza Gir.”A” Gara Gela Calcio/Folgore Selinunte del 10/01/2016 – C.U. n.208 del 13/01/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 230 CSAT 19 DEL 02 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.95/A A.S.D. FOLGORE SELINUNTE (TP) avverso squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Seckan Sarjo - Campionato Eccellenza Gir.”A” Gara Gela Calcio/Folgore Selinunte del 10/01/2016 - C.U. n.208 del 13/01/2016. Con tempestivo e rituale appello l’A.S.D. Folgore Selinunte impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata ritenendola, in buona sintesi, sproporzionata ai reali accadimenti dei fatti. Sostiene l’appellante che il sig. Seckan Sarjo ha sì reagito ad un fallo subito, ma non ha mai sputato al volto dell’avversario ma solo verso terra, senza che ciò avesse alcuna valenza offensiva, ragion per cui chiede che la sanzione così come inflitta venga rideterminata in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i rapporti degli ufficiali di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 49’ del 2° tempo veniva espulso il calciatore sig. Seckan Sarjo perché colpiva volontariamente un avversario con una gomitata al volto, senza che ciò gli creasse alcun danno fisico. Lo stesso calciatore, inoltre, mentre si accingeva ad uscire dal terreno di gioco, attingeva con uno sputo al volto un collaboratore della società ospitante. In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento. La sanzione irrogata risulta infatti congrua e non suscettibile di alcuna riduzione perché emessa nei minimi edittali previsti dalle singole condotte antiregolamentari poste in essere dal predetto calciatore e ciò ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 commi 1 lett. e) [trattandosi lo sputo di un gesto violento di particolarità gravità] e 4 lett. b) C.G.S.. Né può applicarsi l’attenuante della provocazione, come invocata in reclamo, poiché nel referto non vi è cenno alcuno in ordine a presunte condotte discriminatorie poste in essere in danno del calciatore Seckan Sarjo, né l’arbitro, opportunamente interpellato da questa Corte, ha udito “alcun tipo di insulto rivolto al calciatore in questione”. P.Q.M La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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