COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 230 CSAT 19 DEL 02 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.103/A U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Antonino Mento – Campionato Eccellenza Girone “B” Gara Rocca di Caprileone/Atl. Catania del 17/01/2016 – C.U. n. 217 del 20/01/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 230 CSAT 19 DEL 02 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.103/A U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Antonino Mento - Campionato Eccellenza Girone “B” Gara Rocca di Caprileone/Atl. Catania del 17/01/2016 - C.U. n. 217 del 20/01/2016. Con tempestivo ricorso l’U.S.D. Rocca di Caprileone ha impugnato la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale così come in epigrafe riportata, sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore sig. Antonino Mento, sarebbe stato espulso solo per doppia ammonizione, per cui si trova a dover subire una sanzione sproporzionata rispetto a quanto effettivamente accaduto, ragion per cui ne chiede la riduzione in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 20’ del 2° tempo il calciatore sig. Antonino Mento è stato espulso per somma di ammonizioni, ma, una volta avuto notificato il provvedimento di espulsione, si è rivolto nei confronti del direttore di gara insultandolo. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento, atteso che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure è stata determinata nei minimi edittali e non risulta, pertanto, suscettibile di alcuna pur minima riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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