COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 231 TFT 24 DEL 02 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 504/B DEFERIMENTO A CARICO DI: G.S.D. SAN GIOVANNI GEMINI Sig. ANTONIO MARTORANA (Presidente all’epoca dei fatti) N° 5 calciatori tesserati per la società’ G.S.D. San Giovanni Gemini all’epoca dei fatti. Campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 231 TFT 24 DEL 02 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 504/B DEFERIMENTO A CARICO DI: G.S.D. SAN GIOVANNI GEMINI Sig. ANTONIO MARTORANA (Presidente all’epoca dei fatti) N° 5 calciatori tesserati per la società’ G.S.D. San Giovanni Gemini all’epoca dei fatti. Campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36). Con nota del 17/12/2015 prot. 6178/205 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive, fatta eccezione per il sig. Chimenti Salvatore che ha fatto pervenire copia del certificato di idoneità richiesto. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 500,00 a carico della società G.S.D. San Giovanni Gemini; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Giuseppe Consiglio, Filippo Madonia, Giusto Riccardo Priola, Carmelo Scrudato e Salvatore Chimenti, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti, rimettendosi al giudizio del Tribunale per quanto alla posizione del sig. Chimenti Salvatore. Il Tribunale Federale Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, salvo il caso del sig. Chimenti, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della società G.S.D. San Giovanni Gemini; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Antonio Martorana; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Giuseppe Consiglio, Filippo Madonia, Giusto Riccardo Priola, Carmelo Scrudato, tesserati per la società deferita all’epoca dei fatti. Dispone prosciogliersi il sig. Chimenti Salvatore. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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