COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 27/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C. SORBOLO avverso squalifica per 3 giornate calc. ESPOSITO SIMONE e per 6 giornate calc. FACCHINI LORENZO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 7 del 13.1.2016 gara VIADANA – SORBOLO del 10.1.2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 27/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C. SORBOLO avverso squalifica per 3 giornate calc. ESPOSITO SIMONE e per 6 giornate calc. FACCHINI LORENZO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 7 del 13.1.2016 gara VIADANA - SORBOLO del 10.1.2016 L'A.C. SORBOLO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc. ESPOSITO, uscito dallo stadio con altri 2 compagni veniva seguito da un'auto a velocità ridottissima, senza sorpassarli. Giunto alla propria macchina si sposta per far passare la predetta vettura. L'auto si affianca ed il conducente "proferiva verbalmente la frase "state attenti che vi conosco". A quel punto il calc. ESPOSITO ha reagito verbalmente offendendo il conducente dell'auto, che altri non era che il direttore di gara; 2) in una situazione di gioco il calc. FACCHINI "nel gesto atletico, repentino e sicuramente scoordinato, per impossessarsi del pallone ha allargato il braccio ed involontariamente colpito al naso l'avversario con lo stesso, il quale si è immediatamente portato le mani al volto riponendo poi a terra". Vi è stato un solo gesto, tra l'altro involontario, da parte del FACCHINI e non come citato due, di cui il secondo volontario e proposto a colpire l'avversario. Una vota espulso, è uscito dal campo senza proferire nessuna offesa verbale al pubblico avversario, ha solo alzato la testa a circa 2 metri dall'entrata degli spogliatoi "solo per guardare il pubblico avversario che lo stava insultando e minacciando, alludendo anche ai suoi familiari". Chiede la revisione della squalifica del calc. ESPOSITO e la revisione totale della squalifica del calc. FACCHINI. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) mentre stava lasciando l'impianto, a bordo della propria autovettura, il calc. ESPOSITO gli rivolgeva frasi offensive ; 2) il calc. FACCHINI, in una fase di gioco, dopo essersi lievemente girato per vedere l'avversario che lo stava pressando da tergo, lo colpiva, intenzionalmente, una sola volta, al naso con una violenta gomitata, facendolo cadere a terra sanguinante, e mentre lasciava il terreno di gioco veniva a diverbio con un gruppo di tifosi locali, d e l i b e r a - di ridurre a 4 le giornate di squalifica del calc. FACCHINI LORENZO, ferma restando la squalifica per 3 giornate del calc. ESPOSITO SIMONE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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