COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°225 del 29/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BIONDI STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.94 TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART.8 COMMI 9 E 10 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 1 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°225 del 29/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BIONDI STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.94 TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART.8 COMMI 9 E 10 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 1 DEL C.G.S.. La Procura Federale, a seguito dell’esposto presentato dal Sig. GIANGIROLAMI Alessandro, in cui segnalava un inadempimento della Società A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 nei suoi confronti, ha provveduto ad effettuare i necessari controlli per accertare l’andamento dei fatti sulla vicenda in argomento. Ha rilevato dall’esame dei documenti che in data 13/12/2014 (vertenza n.116/34), il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in accoglimento del reclamo presentato dall’allenatore Sig. GIANGIROLAMI Alessandro, con decisione del Collegio Arbitrale pubblicata con C.U. n.2 della data di cui sopra, condannava la Società A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 al pagamento in favore dello stesso della somma di Euro 5.406,00, comunicando ciò alla predetta Società con raccomandata A/R ricevuta in data 20/02/2015. Ha accertato il Procuratore Federale che la Società A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, in virtù della decisione suindicata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia. Rilavava altresì la Procura, che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno chiesto di essere sentiti, ritiene pertanto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili al Sig. BIONDI Stefano, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. Deferisce pertanto il Procuratore Federale a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. BIONDI Stefano, per le violazioni della normativa federale indicata in epigrafe e la Società A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dal proprio rappresentante legale. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 21 gennaio 2016 è presente per la Procura Federale l’Avv. BEVIVINO Francesco; mentre per i deferiti è presente il Sig. FRONTI Ugo – D.G. della Società predetta. La Procura Federale conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo per il Sig. BIONDI Stefano l’inibizione di 6 mesi, per la Società A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 l’ammenda di Euro 750,00 ed 1 punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. A questo punto prende la parola il Direttore Generale della Società Sig. FRONTI Ugo, il quale evidenzia con dovizia di particolari, nel proprio intervento, tutta una serie di motivi riguardanti il pregresso dell’attività della Società, che è riuscita a sistemare tutte le pendenze economiche dei precedenti anni sportivi ed anche quelli dell’allenatore GIANGIROLAMI, precisando però di averlo liquidato oltre il termine dei 30 giorni previsti dalla normativa federale. Insiste il FRONTI nel chiedere almeno la eliminazione del punto di penalizzazione in classifica così come richiesto dalla Procura Federale. Questo Tribunale Federale Territoriale, pur prendendo atto delle dichiarazioni fornite dal dirigente della Società A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920, peraltro sfornite di sostegno documentale, non può che concordare con le richieste avanzate dalla Procura Federale, ritenendole aderenti al minimo edittale, stabilite dalle norme vigenti indicate in epigrafe. Ciò detto, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte, comminando al Presidente dell’epoca, Sig. BIONDI Stefano, l’inibizione di 6 mesi, l’ammenda di Euro 750,00 alla Società A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 ed 1 punto di penalizzazione alla predetta Società, da scontare nella corrente stagione sportiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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