COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°233 del 05/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL SIG. TAVERI ALFREDO (ESERCENTE PATRIA POTESTA’) PER TAVERI GIULIO (SOC. POLISPORTIVA CARSO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TAVERI GIULIO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 55 DEL 14/01/2016 (Gara: POL. CARSO – ALBALONGA del 10/01/2016 – Campionato Giovanissimi Provinciali Fascia “B” Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°233 del 05/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL SIG. TAVERI ALFREDO (ESERCENTE PATRIA POTESTA’) PER TAVERI GIULIO (SOC. POLISPORTIVA CARSO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TAVERI GIULIO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 55 DEL 14/01/2016 (Gara: POL. CARSO - ALBALONGA del 10/01/2016 – Campionato Giovanissimi Provinciali Fascia “B” Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 224 del 29/01/2016 Il Signor TAVERI Alfredo, esercitante genitorialità per il minore TAVERI Giulio, ha contestato la squalifica di 4 gare inflitta in primo grado al citato TAVERI Giulio, assumendo che lo stesso si sarebbe solamente scambiato con un avversario una serie di spinte e non lo avrebbe colpito con un pugno. A dire del ricorrente, durante tale episodio si sarebbe casualmente verificata una lieve fuoriuscita di sangue dal naso dell’avversario medesimo, senza alcun intento di violenza da parte del TAVERI stesso. Per tali motivi il reclamante chiede una sostanziale riduzione della sanzione applicata al calciatore. Dalla lettura degli atti ufficiali – fonte primaria di prova (art.35 del C.G.S.) – è emerso che il calciatore TAVERI Giulio, colpito con pugni da un avversario, reagiva attingendo a sua volta quest’ultimo con un pugno al naso causandogli una fuoriuscita di sangue. Alla luce di quanto descritto, appaiono prive di consistenza le lamentele del ricorrente ed ampiamente adeguata la sanzione comminata al TAVERI, per cui questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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