COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°233 del 05/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ DON BOSCO GAETA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POPA SERGIU FINO AL 27/11/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 36 DEL 26/11/2015 (Gara: DON BOSCO GAETA – MONTE SAN BIAGIO del 15/11/2015 – Campionato Allievi Provinciali Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°233 del 05/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ DON BOSCO GAETA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POPA SERGIU FINO AL 27/11/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 36 DEL 26/11/2015 (Gara: DON BOSCO GAETA – MONTE SAN BIAGIO del 15/11/2015 – Campionato Allievi Provinciali Latina) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 224 del 29/01/2016 Con reclamo ritualmente presentato, l’ASD PGS DON BOSCO GAETA impugnava la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe individuata, in virtù della quale il calciatore POPA Sergiu veniva squalificato fino al 27.11.17, “poiché dopo aver colpito un calciatore avversario con un violento calcio ad una gamba, alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione lanciava violentemente il pallone contro l’arbitro colpendolo al volto procurando forte dolore per alcuni istanti”. All’udienza del 28 gennaio 2016 veniva ascoltata la Società reclamante che, nel riportarsi alle argomentazioni di cui al reclamo, insisteva per la sostanziale riduzione della sanzione ritenuta eccessiva. Dalla documentazione in atti – che ai sensi della normativa vigente costituisce fonte di prova privilegiata – nonché dalle argomentazioni esposte in sede di reclamo e ribadite dai reclamanti nel corso dell’udienza, si deve concludere che i fatti in esame sono sostanzialmente confermati. Tuttavia, se da un lato l’episodio della pallonata verso il direttore di gara può essere inquadrata più in un gesto di stizza – comunque grave e censurabile – piuttosto che in un atto di violenza che avrebbe comportato la conferma della sanzione, dall’altro le scuse ed il pentimento del calciatore POPA per la condotta posta in essere, nonché la giovane età del calciatore, giustificano un parziale accoglimento del ricorso e per i motivi sopra esposti questo Tribunale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore POPA Sergiu al 31/03/2017. La tassa reclamo va restituita.
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