COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 17/cs – Ricorso ASD Ventimigliacalcio avverso la squalifica del calciatore Alessio Stamilla per cinque giornate – Gara Sammargheritese 1903 – Ventimigliacalcio del 20.12.2015 Campionato Eccellenza. C.U. n. 36 del 7.1.2016.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 17/cs - Ricorso ASD Ventimigliacalcio avverso la squalifica del calciatore Alessio Stamilla per cinque giornate - Gara Sammargheritese 1903 – Ventimigliacalcio del 20.12.2015 Campionato Eccellenza. C.U. n. 36 del 7.1.2016. La società ASD Ventimigliacalcio ha interposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che ha inflitto al calciatore Alessio Stamilla, la squalifica per cinque giornate di gara perché, espulso per doppia ammonizione al 47° del secondo tempo, aveva rivolto ad un ufficiale di gara parole irriguardose tenendo altresì un contegno minaccioso quindi aveva colpito con alcune manate al volto un compagno che cercava di trattenerlo. Nel gravame, l’appellante nulla eccepisce sul resoconto di gara ma si duole che il primo giudice, nella determinazione di una sanzione così pesante, non abbia tenuto in debita considerazione il fatto che la condotta del giocatore verso un proprio compagno, peraltro volta esclusivamente a liberarsi della presa, è avvenuta in un unico contesto con le altre infrazioni perciò chiede la riduzione della squalifica. La Corte, letto il referto e costatato che i fatti si sono svolti come più sopra riportati, ritiene di aderire alla richiesta della società, considerando e valutando i tre episodi correlati tra loro come avvenuti senza soluzione di continuità e tenuto conto che non è dato rilevare, dal referto di gara, il tenore delle minacce all’arbitro perché riferite in modo generico e che gli schiaffi al volto d’un compagno furono cagionati dal tentativo del calciatore di svincolarsi dalla presa. La sanzione può pertanto essere ridotta alla squalifica per quattro giornate di gara, di cui una per il doppio giallo e le altre per quanto rivolto all’arbitro nell’occasione dell’espulsione. Per questi motivi la Corte delibera di ridurre la squalifica del calciatore Alessio Stamilla da cinque a quattro giornate effettive di gara. Dispone il riaccredito della tassa non versata e addebitata in conto.
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