COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 04/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 11/cs – Ricorso ASD Calcio Bonanni 2013 avverso la punizione sportiva di perdita della gara del Campionato Giovanissimi Provinciali Vecchio Levanto – Calcio Bonanni 2013 del 10.01.2016 e avverso le sanzioni complementari della penalizzazione d’un punto in classifica e dell’ammenda di € 25,00. C.U. n. 28 del 14.1.2016 Delegazione Provinciale della Spezia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 04/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 11/cs - Ricorso ASD Calcio Bonanni 2013 avverso la punizione sportiva di perdita della gara del Campionato Giovanissimi Provinciali Vecchio Levanto – Calcio Bonanni 2013 del 10.01.2016 e avverso le sanzioni complementari della penalizzazione d’un punto in classifica e dell’ammenda di € 25,00. C.U. n. 28 del 14.1.2016 Delegazione Provinciale della Spezia. La società ASD Calcio Bonanni 2013 ha depositato istanza d’opposizione avverso le sanzioni in epigrafe determinate dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto della gara. L’arbitro ha dichiarato di non aver dato corso allo svolgimento della partita per la mancata presentazione, a corredo della distinta, dei documenti idonei all’identificazione dei calciatori. Il reclamo è inammissibile perché proposto in primo grado alla Corte Sportiva d’Appello anziché al Giudice Sportivo secondo il combinato disposto degli articoli 46 e 29 comma 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva. Appare del tutto evidente che qualora il ricorso verta sulla possibilità di sovvertire, modificare o determinare il risultato della partita di calcio, come nel caso di specie, la competenza sia attribuibile al G.S. cui vanno sottoposte le ragioni della reclamante prima dell’assunzione dei provvedimenti sanzionatori e consentire alla controparte d’usufruire d’un secondo grado di giudizio che, nel nostro ordinamento, rende immediatamente definitiva la decisione. Per questi motivi la Corte dichiara improponibile il ricorso e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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