COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 04 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale POL. SILIGO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 21.01.2016. Gara Siligo / Frassati del 17.01.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 04 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale POL. SILIGO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 21.01.2016. Gara Siligo / Frassati del 17.01.2016. La Pol. Siligo ricorre avverso la squalifica inflitta al giocatore Alessandro Orune per quattro giornate per aver colpito a gioco fermo un avversario con un calcio al fianco facendolo cadere per terra e provocandogli dolore, oltre a rivolgergli ingiurie e minacce. La reclamante nei motivi del gravame, pur non negando l’azione del calciatore evidenzia che la condotta è scaturita da un fallo subito e comunque dalla stessa non sono derivate conseguenze lesive per il calciatore colpito avendo subito ripreso la gara. La Corte d’Appello letti gli atti delibera quanto segue. Il comportamento del calciatore integra nella sua complessità un’azione violenta nei confronti di un avversario, anche volendo dar credito alla versione della ricorrente che evidenzia essersi trattata di una reazione dovuta ad un precedente fallo subito. Tuttavia dagli atti emerge che il calciatore colpito non abbia avuto alcuna conseguenza lesiva, avendo regolarmente proseguito la gara. La fattispecie va, pertanto, sussunta nel disposto normativo di cui all’articolo 19, 4 comma lett.b trattandosi di una condotta violenta, priva però del connotato della gravità. La sanzione più equa e quella della squalifica per tre gare, ovvero del minimo ditale previsto dalla norma citata nella quale va ricompreso l’intero comportamento del giocatore. Per tutti questi motivi la Corte DELIBERA di ridurre la squalifica a tre gare e dispone la restituzione della tassa.
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