COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 04 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. CARBONIA CALCIO (Torneo “Coppa Santa Barbara”) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 28 dell’8.01.2016. Gara Carbonia / Marco Cullurgioni del 27.12.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 04 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. CARBONIA CALCIO (Torneo “Coppa Santa Barbara”) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 28 dell’8.01.2016. Gara Carbonia / Marco Cullurgioni del 27.12.2016. La Società Carbonia Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha disposto: - l’inibizione temporanea fino al 30.04.2016 dell’allenatore Finà Maurizio “per aver colpito alla schiena con una vigorosa spallata l’assistente dell’arbitro, causandole dolore; - l’inibizione temporanea fino al 20.01.2016 del dirigente Piras Gianfranco perché “a fine gara rivolgeva frase minacciosa nei confronti della terna arbitrale”; - la squalifica fino al 28.02.2016 del calciatore Pastrani Davide “per aver rivolto gesto scurrile nei confronti dell’assistente dell’arbitro” e perché “successivamente, dagli spalti, tentava di attingere la medesima con sputi, che non raggiungevano la persona, proferendo, nel contempo, insulti nei confronti della terna arbitrale”; - la squalifica fino al 31.01.2016 del calciatore Scano Alessandro perché “espulso per doppia ammonizione, dagli spalti rivolgeva epiteti ingiuriosi nei confronti della terna arbitrale”. La Società reclamante chiede l’annullamento della sanzione inflitta al Finà per non aver commesso il fatto a lui attribuito e l’annullamento, o almeno la riduzione, delle sanzioni inflitte agli altri tesserati. La Corte rileva innanzitutto che non è impugnabile, a norma dell’articolo 45 comma 3 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, l’inibizione a carico del dirigente Piras perché non supera il limite di un mese. La Corte osserva inoltre che non è stata possibile l’audizione del presidente della reclamante, che era stata esplicitamente richiesta nell’atto di reclamo, in quanto il medesimo non è comparso, nonostante il rituale avviso inviatogli; né è stato possibile procedere alla visione del filmato della gara, allegato al reclamo, poiché i casi in esame non rientrano tra quelli per i quali l’articolo 35 del C.G.S. autorizza la visione di riprese televisive o di altri filmati. Nell’atto di reclamo si afferma la totale insussistenza dei fatti attribuiti dal rapporto di gara al dirigente Finà; mentre invece, per quanto attiene ai calciatori Pastrani e Scano, pur non escludendosi che abbiano rivolto frasi ingiuriose alla terna arbitrale, si ritiene che la loro condotta debba essere valutata in modo meno severo. La Corte ritiene che non possa non essere riconosciuta l’attendibilità di quanto riferito dal direttore di gara nel suo referto, trattandosi di una fonte di prova privilegiata; peraltro i fatti possono essere puniti con sanzioni maggiormente adeguate all’effettiva loro gravità. In particolare la Corte decide di ridurre l’inibizione inflitta al Finà fino al 30.04.2016, limitandola al 29.02.2016 e la squalifica inflitta al Pastrani fino al 28.02.2016, limitandola al 15.02.2016. La squalifica del calciatore Scano rimane invece fissata al 31.01.2016, data già trascorsa. Non è stato possibile decidere anteriormente a tale data, per la necessità di convocare, come da sua richiesta, il presidente della reclamante, peraltro poi non presentatosi. La Corte, per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA : - di dichiarare inammissibile il reclamo avverso l’inibizione temporanea fino al 20.01.2016 del dirigente Piras Gianfranco; di ridurre l’inibizione temporanea dell’allenatore Finà Maurizio fino al 30.04.2016 limitandola al 29.02.2016; - di ridurre la squalifica del calciatore Pastrani Davide fino al 28.02.2016 limitandola al 15.02.2016; - di confermare nel resto. Dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it