COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 del 04/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 69 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Signa 1914 avverso la decisione del G.S.T. che comminava l’ammenda di € 1.100,00 alla società e la squalifica del giocatore Diop Babacar Momar per quattro gare (C.U. n. 36 del 7/01/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 del 04/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 69 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Signa 1914 avverso la decisione del G.S.T. che comminava l'ammenda di € 1.100,00 alla società e la squalifica del giocatore Diop Babacar Momar per quattro gare (C.U. n. 36 del 7/01/2016). Con rituale e tempestivo gravame, la Società Sportiva Signa 1914 adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento offensivamente discriminatorio - con riferimento all’etnia d’origine di un giocatore avversario - tenuto da alcuni sostenitori e alla condotta violenta assunta dal giocatore Diop Babacar; i fatti si riferiscono all’incontro casalingo disputatosi in data 3 gennaio 2016 contro la società ospitata, San Donato Tavarnelle. Il G.S.T. così motivava le proprie decisioni: Ammenda di € 1.100,00 alla società Signa 1914 A.D. “Per avere, piccolo gruppo di sostenitori isolati, rivolto ad un calciatore avversario espressioni gutturali comportanti denigrazione per motivi di razza e colore. La tipologia della sanzione è stata determinata in considerazione della dimensione ridotta e percezione reale del fenomeno isolato”. Squalifica del giocatore Diop Babacar Momar per 4 gare “Espulso per grave fallo di gioco,successivamente colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”. L’impugnante, pur riconoscendo che all'indirizzo di un giocatore avversario siano state rivolte le espressioni contenute nel capo di incolpazione, rileva che le condotte sarebbero state consumate solo in due occasioni: al 20esimo del primo tempo da parte di un piccolissimo gruppo di sostenitori immediatamente redarguiti dalla dirigenza mentre al 35esimo solo un isolato tifoso, prontamente tacitato, avrebbe tenuto un comportamento xenofobo fossero due e non una quindicina. La società rammenta la difficoltà delle associazioni sportive nel tentativo di arginare le intemperanze di alcuni tifosi che, in sporadiche occasioni, riescono a mettere in difficoltà l'intera dirigenza. Inoltre evidenzia che il gesto compiuto da Diop Babacar sia avvenuto in risposta ad alcuni insulti proprio di stampo razzistico. Allegando un video della partita conclude pertanto per la rideterminazione di entrambe le sanzioni. All'udienza del 22 gennaio 2016 la società, a mezzo del suo rappresentante delegato alla difesa, dopo aver avuta lettura dei due supplementi di rapporto richiesti all'arbitro ed al guardalinee, confermava che la dirigenza della società aveva posto in essere tutto quanto in suo potere per evitare le intemperanze di pochi esagitati indicando gli oggettivi limiti cronologici nei quali si sarebbero svolti i fatti. Ribadiva inoltre la provocazione operata nei confronti del giocatore Diop che avrebbe immediatamente stigmatizzato la sua stessa condotta allontanandosi dal terreno alla notifica del provvedimento di espulsione. Il reclamo può essere solo parzialmente accolto. Preliminarmente deve essere rammentato un principio fondamentale del Diritto Sportivo F.I.G.C. contenuto nelle Carte Federali - che per questo viene spesso ripetuto nella parte motiva di moltissime decisioni di quest’Organo giudicante - per il quale, ad eccezione di particolari procedimenti, è vietata l’ammissione riprese video all’interno del procedimento sportivo; per tale ragione l'allegato video non può far parte del compendio probatorio utilizzato per definire il procedimento (ex art. 35 C.G.S.T.). Le Carte federali conferiscono invece fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà; nell'originario rapporto di gara il D.G. attesta di aver ascoltato direttamente i cori e tale dato viene effettivamente confermato anche in sede di supplemento riguardo alla specifica affermazione relativa la numero di sostenitori (circa 15 per pochi secondi in due sole occasioni) che avrebbero effettivamente adottato la condotta antisportiva dettagliata dall'arbitro e sanzionata dal G.S.T.T.. Peraltro sul punto anche le difese sembrano totalmente concordi. Il D.G. invece, la cui versione trova piena conferma nel supplemento dell'assistente di linea, esclude una partecipazione attiva e percepibile della dirigenza finalizzata alla immediata interruzione dei comportamenti discriminatori che sarebbero invece cessati spontaneamente senza alcun intervento “esterno”. Anche per quanto concerne la condotta violenta imputata al calciatore Diop Babacar, l'arbitro conferma integralmente il contenuto del rapporto dettagliando il comportamento aggressivo del medesimo escludendo, nel contempo, la sussistenza di qualsiasi provocazione oggettivamente percepibile. Non residua dunque alcun dubbio, con riferimento alla sussistenza dei fatti addebitati ed alla assenza di valide giustificazioni od esimenti, che possa attenuare le indubbie responsabilità personali e societarie su fatti non oggetto di contestazione. La sanzione riferita al calciatore dunque, analizzata sotto il profilo del “quantum”, appare conforme Per quanto attiene alla normativa in vigore, applicabile al caso di specie, occorre precisare che l'art.19 comma 4 lett. b) così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.” Dunque la sanzione minima di tre giornate associata alla condotta violenta nei confronti dell'avversario deve essere incrementata in ragione della modalità del colpo e della potenziale lesività della regione attinta. Per quanto concerne poi l'ammenda il C.G.S. definisce al comma 1 dell'art. 11 la “Responsabilità per comportamenti discriminatori” affermando che: “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.”. Dunque i versi gutturali scimmieschi, uditi dal D.G. e descritti in atti, appaiono non solo offensivi ma indissolubilmente collegate al colore della pelle del calciatore ed inequivocabilmente dirette ad offendere il medesimo con motivazioni certamente discriminatorie. L'art. 11 C.G.S.T. stabilisce al comma 3 che “Le società sono [...] altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione si applica la sanzione minima di cui all'art. 18 comma 1 lett. e).”, identificando così, “per relationem” la reazione sanzionatoria, per le società non professionistiche nella previsione – contenuta proprio nell'art. 18 comma 1 lett. e) - dell' “Obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori”. Rileva il fatto che il citato art. 18 C.G.S. elenca le sanzioni con un criterio di supposta progressività ponendo alla prima lettera la semplice ammonizione, per poi riservare alle ultime le sanzioni più gravi. In ambito dilettantistico la giurisprudenza univoca, per mantenere la necessaria afflittività che non potrebbe essere soddisfatta (come effettivamente avviene in ambito professionistico) dalla norma, applica la sanzione dell'ammenda - formalmente meno afflittiva ma sostanzialmente efficace in ambito dilettantistico - di 500,00 euro. Per tale ragione in considerazione dell'assenza di recidiva, della limitata durata e del ristretto numero di tifosi che avrebbero tenuto il comportamento discriminatorio, la sanzione prevista può essere leggermente aumentata in ragione della sola pluralità degli episodi certamente connessi dal vincolo della continuazione. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla ammenda riducendo la stessa ad € 600,00 anziché € 1.100,00, rigetta nel resto il reclamo e dispone la restituzione della tassa.
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