COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 del 04/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 68 stagione sportiva 2015/2016 Gara Tavarnelle Val di Pesa – Navacchio Zambra (1-0) del 20/12/2015. Campionato Allievi Regionali. In C.U. n.35 del 30/12/2015.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 del 04/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 68 stagione sportiva 2015/2016 Gara Tavarnelle Val di Pesa – Navacchio Zambra (1-0) del 20/12/2015. Campionato Allievi Regionali. In C.U. n.35 del 30/12/2015. Reclama la società Navacchio Zambra avverso la squalifica fino al 30/06/2016 inflitta dal G.S. al calciatore Pagliai Marco il quale “A fine gara calciava con violenza il pallone verso il D.G. con l’intenzione di colpirlo senza peraltro riuscirvi”. La reclamante condanna il gesto del proprio tesserato sostenendo tuttavia l’eccessività afflittiva della sanzione in quanto l’arbitro non è stato colpito e quindi non si può trattare di un gesto violento nei suoi confronti. Chiede una riduzione della sanzione e di essere presente in udienza. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma il fatto insistendo sulla volontarietà del gesto ed evidenzia che il fatto di non essere stato colpito è dovuto alla prontezza con la quale si è scansato rispetto alla traiettoria del pallone. All’udienza del 22/01/2016 il rappresentante della società reclamante, preso atto del contenuto del supplemento di rapporto, riportandosi sostanzialmente al gravame, rileva che il pallone era a terra e che l’arbitro si trovava ad una distanza di oltre 10 metri dal calciatore. Il Collegio, ritenendo necessario approfondire l’istruttoria, ha provveduto a convocare l’arbitro il quale ha evidenziato alcuni punti determinanti ai fini della decisione: 1)il Pagliai ha volontariamente calciato il pallone verso l’arbitro; 2)il pallone era diretto alla faccia dell’arbitro; 3)l’arbitro si trovava ad una distanza rispetto al calciatore compresa fra i 20 ed i 30 metri; 4)l’arbitro non si trovava in posizione regolamentare rispetto al tipo di rimessa da parte dei calciatori (calcio d’angolo) ma vicino al centrocampo in quanto determinato a concludere la partita una volta rimesso in gioco il pallone. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali ed esperita ampia istruttoria, accoglie il reclamo. Il fatto storico non appare in discussione: il tesserato Pagliai Marco ha calciato volontariamente il pallone verso l’arbitro una volta che quest’ultimo ha sancito il termine della gara. Su questo punto sia la difesa del calciatore che l’arbitro sono concordi: è evidente pertanto che il calciatore deve essere sanzionato adeguatamente in quanto, al di là del fatto di avere colpito o meno il D.G. il gesto determina una indubbia mancanza di rispetto verso la funzione del D.G. ovvero quella di primo giudice in campo. Tuttavia, a parere del Collegio, esistono alcune zone d’ombra relativamente alla dinamica del fatto: in particolare non convincono le dichiarazioni dell’arbitro allorchè precisa che il pallone era diretto alla propria faccia pur essendo stato scagliato da una distanza compresa fra i 20 ed i 30 metri. Orbene anche ammettendo che il Pagliai possegga una forza tale da scagliare il pallone con violenza e decisione verso l’arbitro, la distanza fra il calciante ed il D.G. (fra i 20 ed i 30 metri) non appare idonea a recare nocumento al predetto tanto che, per sua stessa ammissione, si è potuto scansare. Lo stesso arbitro ha dichiarato in udienza che il calciatore Pagliai è di costituzione esile e ciò avvalora senza tema di smentita quanto sopra evidenziato. In altri termini, il Pagliai ha sicuramente colpito il pallone indirizzandolo verso l’arbitro, tuttavia la distanza fra loro e la corporatura del calciatore inducono a propendere più per un gesto di protesta che non ad una precisa volontà lesiva verso il D.G. Ad ogni buon conto la condotta del Pagliai deve essere assolutamente condannata anche in virtù del fatto che con la sua azione ha comunque accettato che vi potessero essere conseguenze lesive verso l’arbitro. Il Collegio ritiene pertanto che il gesto del Pagliai deve essere inquadrato nella fattispecie giuridica del dolo eventuale ovvero quella forma di manifestazione del dolo che si caratterizza per il fatto che il risultato della condotta non è voluto in conseguenza della propria azione ma viene preveduto come una delle sue possibili conseguenze. Da quanto esposto pertanto la Corte ritiene di dovere rimodulare la sanzione come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, cassa la decisione del G.S e squalifica il calciatore Marco Pagliai fino al 30/04/2016. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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