COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 del 04/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 75 Stagione Sportiva 2015/2016 Reclamo A.S.D. Ulignano Calcio A 5 Avverso Squalifica Allenatore Conforti Paolo Fino Al 1432016 (C.U. N° 38 Del 1412016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 del 04/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 75 Stagione Sportiva 2015/2016 Reclamo A.S.D. Ulignano Calcio A 5 Avverso Squalifica Allenatore Conforti Paolo Fino Al 1432016 (C.U. N° 38 Del 1412016) Propone rituale reclamo l’ASD Ulignano Calcio a 5, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “ Allontanato per aver bestemmiato e per essere entrato indebitamente all’interno del terreno di gioco al fine di rivolgere al DG frase irriguardosa.”. La reclamante col reclamo chiede una riduzione sostenendo che l’allenatore avrebbe sì avuto comportamento irriguardoso ma non avrebbe bestemmiato. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo. Il DG nel supplemento di rapporto descrive nuovamente l’episodio è estremamente chiaro e sicuro nel descrivere il comportamento del tesserato e, pur confermando la frase irriguardosa esclude la bestemmia. In effetti anche dalla attenta lettura del primo rapporto si può agevolmente comprendere come il primo giudice sia stato fuorviato dalla calligrafia con la quale è stato redatto il rapporto, scambiando la parole “esclamava” con la parola “bestemmiava”. Tale circostanza evidentemente fa sì che la sanzione vada ridotta di gg. 15. P.Q.M. La C.A.S.T. accoglie il reclamo e riduce la squalifica al 28 febbraio 2016 compreso, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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