COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 del 05/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. ARRONE ASD IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASCIA – ARRONE DISPUTATA A CASCIA IL 12.12.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 16.12.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ILLUMINATI DIEGO PER DIECI GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 116 del 05/02/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. ARRONE ASD IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASCIA - ARRONE DISPUTATA A CASCIA IL 12.12.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 16.12.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ILLUMINATI DIEGO PER DIECI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.02.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione del direttore di gara dinanzi a questa Corte, ha permesso di appurare che il calciatore Illuminati Diego ha rivolto un’offesa a sfondo razziale nei confronti di un calciatore avversario. Il fatto è senza dubbio deplorevole e meritevole di appropriata sanzione come stabilito dall’art. 11 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Alla luce di quanto precede la sanzione inflitta dal G.S. appare equa e commisurata al fatto commesso. P.Q.M. Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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