COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 del 05/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA BUCCI ANDREA, CALCIATORE SOCIETA’ MORANESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA OSPEDALICCHIO – MORANESE DISPUTATA AD OSPEDALICCHIO IL 22.11.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PERUGIA DEL 26.11.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2016.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 del 05/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA BUCCI ANDREA, CALCIATORE SOCIETA’ MORANESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA OSPEDALICCHIO - MORANESE DISPUTATA AD OSPEDALICCHIO IL 22.11.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PERUGIA DEL 26.11.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2016. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.02.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione del direttore di gara e del reclamante la Corte osserva quanto segue. La condotta posta in essere dal calciatore Bucci Andrea nei confronti dell’arbitro, allorchè, all’esito della doppia ammonizione, lo spingeva ripetutamente senza però procurargli dolore e lo colpiva lievemente con la punta della scarpa sul piede, deve essere adeguatamente sanzionata e per l’effetto appare equo e commisurato ai fatti ridurre la squalifica inflitta dal G.S. fino al 30/09/2016. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Bucci Andrea fino al 30/09/2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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