DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 07/10/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO BISCEGLIE 1913 DONUVA APD – TARANTO FOOTBALL UB192
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°34 del 07/10/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
BISCEGLIE 1913 DONUVA APD - TARANTO FOOTBALL UB192 Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo del 18 settembre 2015 proposto dalla TARANTO FC1927, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore NGOM NDIAGA tesserato per la A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913; - rilevato che al calciatore summenzionato, all'epoca tesserato per la società Football Sesto 2012, è stata comminata la squalifica per una gara per recidività in ammonizione, di cui al C.U. n. 43 del 07 maggio2015 emesso dalla F.I.G.C., Delegazione provinciale di Milano, per le gare della 15º giornata di ritorno del Campionato juniores Milano 2014/2015, disputate in data 2 maggio 2015; - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Juniores Milano 2014/2015, essendo quella del 2 maggio 2015l'ultima gara della stagione sportiva 2014/2015 disputata dalla Football Sesto 2012; - rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2015/16 essendo stato il calciatore NGOM NDIAGA impiegato in tutte le prime tre giornate di campionato, inclusa la gara del 16 settembre 2015, terza del girone di andata, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare; P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.