DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 07/10/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO VIRTUS CASTELFRANCO – SAMMAURESE

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 07/10/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO VIRTUS CASTELFRANCO – SAMMAURESE Il Giudice sportivo, Esaminato il reclamo trasmesso dalla Polisportiva Virtus Castelfranco Calcio con cui deduceva che “il cambio effettuato dalla società Ribelle n. 7 con n. 18 elude la presenza in campo dei 4 under obbligatoria” allegando la distinta della A.S.D Sammaurese relativamente alla gara in oggetto e il relativo modello CAN D con i dati degli ammoniti e delle sostituzioni effettuate. Viste le controdeduzioni della A.S.D Sammaurese al reclamo in questione, con cui la stessa eccepiva: - di aver rispettato gli obblighi in merito alla presenza in campo di calciatori cc.dd. under; - di aver indicato nella lista della propria squadra il calciatore Rondinelli Gianfranco (nato il 24/06/1989) con il numero 7 e il calciatore Behhya Ayour (nato il 16/01/1996) con il numero 8; - che, per mero errore materiale, i numeri assegnati ai due calciatori venivano invertiti e che l’arbitro, avvedutosene in occasione del riconoscimento precedente alla gara, segnava l’inversione mediante “due frecce” in corrispondenza dei numeri 7 e 8; - che la reclamante avrebbe depositato “un elenco dei calciatori partecipanti alla gara palesemente diverso da quello asseverato dal Direttore di Gara… giacché mancante delle frecce di inversione … ciò nell’esclusivo intento, palesemente doloso di ingenerare errore nell’On.le Giudice Sportivo adito”; - che la distinta dei calciatori ammoniti e delle sostituzioni prodotta dalla stessa reclamante comprova la suddetta inversione dei numeri di maglie laddove risultano ammonito il calciatore Benhya con il n. 8 e sostituito il calciatore Rondinelli con il n. 7; - che il reclamo sarebbe infondato e che la reclamante andrebbe condannata ai sensi dell’art. 16 per lite temeraria. Vista altresì la memoria datata 27 settembre 2015 con cui la Polisportiva Virtus Castelfranco Calcio eccepiva la mancata comunicazione in proprio favore dell’inversione del numero di maglie sopra citato, nonché esprimeva perplessità circa l’operato dell’arbitro. Considerate le incertezze del caso concreto che non consentono, allo stato, di identificare inequivocabilmente i calciatori effettivamente partecipanti alla gara e così di deliberare in ordine al reclamo proposto. P.Q.M. Il Giudice Sportivo rimette gli atti alla Procura Federale affinché, previe le indagini ritenute opportune o necessarie, accerti i soggetti che hanno effettivamente preso parte alla gara in oggetto con le maglie n. 7 e n. 8 della squadra A.S.D. Sammaurese, e riferisca le risultanze dell’indagine a questo ufficio.
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