DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 23/09/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO LEONFORTESE – CITTA DI SCORDIA

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 23/09/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO LEONFORTESE - CITTA DI SCORDIA Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. CITTA DI SCORDIA ( reclamo ritualmente e tempestivamente notificato alla società Leonfortese con raccomandata A.R. nº 12527578034-6 inviata l'8/09/2015) con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Speciale Filippo tesserato per la A.P.D. LEONFORTESE. - rilevato che il calciatore summenzionato, all'epoca tesserato per la società Castelbuonese, ha preso parte, in data 16 aprile 2015, alla gara Castelbuonese-Castellamare, quarti di finale della fase regionale del campionato Juniores2014/2015, organizzato dal Comitato Regionale Sicilia ed a seguito della medesima gli è stata comminata la squalifica per una gara per "recidiva in ammonizione II infrazione", di cui al C.U. n.501 del 17 aprile 2015 emesso dal Comitato Regionale Sicilia. - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata e che, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva il calciatore Speciale Filippo non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla A.P.D. LEONFORTESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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