LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231 dell’11.02.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Luigi SANTANIELLO/U.S.AGROPOLI

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231 dell’11.02.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Luigi SANTANIELLO/U.S.AGROPOLI Con reclamo datato 30.09.2015, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Santaniello Luigi chiedeva la condanna della U.S. Agropoli al pagamento della somma di € 12.500,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pare a €100,00. La società controinteressata, in data 12.11.2015, presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali assumeva che il calciatore, immediatamente dopo la sottoscrizione dell'Accordo Economico, informava la società che a causa di sopraggiunti motivi di carattere personale e familiare non poteva tener fede agli impegni sportivi assunti e che per motivi di successiva acquisizione del punteggio e lo per future istanze di allenatore chiedeva di non essere inserito in lista di svincolo, senza pretendere i pagamenti relativi all'accordo economico. A sostegno di tale versione dei fatti venivano prodotte n. 3 autodichiarazioni di calciatori tesserati con la società controinteressata. In data 30.11.2015 con memoria integrativa il calciatore replicava sostenendo di non aver potuto fornire le prestazioni sportive di cui all'Accordo Economico, per essere stato immotivatamente e illegittimamente allontanato, dopo il tesseramento. A conferma di tale versione dei fatti produceva nr. 9 autodichiarazioni di calciatori tesserati con la società controinteressata, aventi contenuto di segno opposto. Le dichiarazioni contrastanti, rese dai calciatori, come prodotte in atti, non consentono alla Commissione di raggiungere una decisione che accerti la prevalenza di una versione dei fatti sull'altra. Allo stato pertanto la Commissione ritiene di non avere elementi sufficienti per pronunciarsi e al contrario necessita di ulteriori approfondimenti in ordine alle dichiarazioni rilasciate dai calciatori e prodotte dalle parti con i rispettivi atti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., sospende la decisione in ordine al reclamo del sig. Luigi Santaniello e rimette gli atti alla Procura Federate presso la F.I.G.C. affinché vengano esperiti gli opportune accertamenti in ordine ai fatti descritti in narrativa, ponendo la CAE in condizione di pronunciare la propria decisione.
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