LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231 dell’11.02.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10)RICORSO DEL CALCIATORE Luca CREMONA/A.S.D.TERMOLI 1920
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231 dell’11.02.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
10)RICORSO DEL CALCIATORE Luca CREMONA/A.S.D.TERMOLI 1920
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/10/2015 il sig. Luca CREMONA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TERMOLI 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €.400,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €7.600,00. La società TERMOLI non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.TERMOLI 1920 al pagamento in favore del sig. Luca CREMONA della somma di €.7.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.