LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231 dell’11.02.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11)RICORSO DEL CALCIATORE Pietro CAMPOREALE/A.S.D.TERMOLI 1920

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231 dell’11.02.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11)RICORSO DEL CALCIATORE Pietro CAMPOREALE/A.S.D.TERMOLI 1920 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/10/2015 il sig. Pietro CAMPOREALE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TERMOLI 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La società TERMOLI non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.TERMOLI 1920 al pagamento in favore del sig.Pietro CAMPOREALE della somma di €.3.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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