LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231 dell’11.02.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 23)RICORSO DELLA CALCIATRICE Katia COPPOLA/A.S.D.FEMMINILE INTER MILANO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231 dell’11.02.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 23)RICORSO DELLA CALCIATRICE Katia COPPOLA/A.S.D.FEMMINILE INTER MILANO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/09/2015 la sig.na Katia COPPOLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FEMMINILE INTER MILANO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.750,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.3.750,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00. La Società in data 5/11/2015 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma fuori termine previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della comma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.FEMMINILE INTER MILANO al pagamento in favore della sig.na Katia COPPOLA della somma di €.3.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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