LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231 dell’11.02.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 25)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio AMATO/S.C.VALLEE D’AOSTE S.S.D.
	
                
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 231  dell’11.02.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
25)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio AMATO/S.C.VALLEE D'AOSTE S.S.D. 
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data	12/06/2015 il sig. Denny NAZARI si  rivolgeva  a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C. VALLEE'   D'AOSTE S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva	2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.840,00	richiedeva la  condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.160,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che
la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato    offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. 
P.Q.M. 
La  Commissione  Accordi  Economici  presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti,condanna  la Società S.C.VALLEE'  D'AOSTE S.S.D.  al  pagamento  in  favore del  sig.Denny  NAZARI  della  somma  di €.4.160,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F. 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
                
            