F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CFA del 15 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CFA del 10 Febbraio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI DARIO PAOLILLO E GAETANO PAOLILLO (AGENTI DI CALCIATORI ISCRITTI NELL’ELENCO F.I.G.C.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8, E 20, COMMA 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI (nota n. 6146/893 pf13-14/SP/blp del 17.2.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 43/TFN – Sez. Disc. del 27.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CFA del 15 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CFA del 10 Febbraio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI DARIO PAOLILLO E GAETANO PAOLILLO (AGENTI DI CALCIATORI ISCRITTI NELL’ELENCO F.I.G.C.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8, E 20, COMMA 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI (nota n. 6146/893 pf13-14/SP/blp del 17.2.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43/TFN – Sez. Disc. del 27.3.2015) Con ricorso del 3.4.2015 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, di cui al Com. Uff. n. 43/TFN del 27.3.2015, conseguente al deferimento n. 6146/893pf13-14/SP/blp del 17.2.2015 a carico, tra gli altri, dei Sigg.ri Dario Paolillo e Gaetano Paolillo. Con il suddetto ricorso il Procuratore Federale ha chiesto, in parziale riforma della suddetta decisione, di dichiarare la responsabilità dei deferiti per le violazioni contestate e, per l’effetto, comminare ai medesimi le sanzioni richieste dalla Procura Federale in primo grado, o, in subordine, quelle ritenute di giustizia. I Sigg.ri Dario Paolillo e Gaetano Paolillo, costituitisi ritualmente in giudizio, hanno chiesto il rigetto del reclamo proposto dalla Procura Federale e la conseguente conferma della decisione impugnata riproponendo sostanzialmente e valorizzando le argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado rilevando come il primo motivo di gravame sviluppato dalla Procura Federale costituisca domanda nuova, mai proposta in primo grado e quindi inammissibile in sede d’appello. All’udienza del 15.7.2015, le parti hanno illustrato le rispettive tesi difensive e la controversia è stata trattenuta in decisione. Questa Corte, dopo attenta disamina degli atti processuali, non ritiene che vi siano i presupposti per modificare la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare. I Sigg.ri Dario Paolillo e Gaetano Paolillo sono chiamati a rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. (ex art. 1 comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti) in relazione agli artt. 16, comma 8 e 20, comma 9 del Regolamento Agenti per aver svolto attività di consulenza ed assistenza, rispettivamente in favore della società A.S. Varese 1910 S.p.A., il primo e in favore del calciatore Eros Pisano, il secondo, il tutto nell’ambito del trasferimento del calciatore dalla predetta società di appartenenza alla Società U.S. Città di Palermo S.p.A., così determinando una situazione di conflitto di interessi vietata dalla normativa federale che non consente di avere un 2 rapporto di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle parti o con uno degli agenti delle controparti coinvolte nell’ambito della medesima operazione economica. Il caso che ci riguarda concerne il trasferimento del calciatore Eros Pisano, avvenuto in data 1.7.2011, dalla Società A.S. Varese 1910 S.p.A. alla Società U.S. Città di Palermo S.p.A.. Nell’ambito di tale trasferimento il Sig. Dario Paolillo ha assistito la Società A.S. Varese 1910 S.p.A. in veste di consulente mentre il Sig. Gaetano Paolillo ha assistito il calciatore Eros Pisano in forza di regolare mandato. In tale occasione non v’è chi non veda che non sussiste un conflitto d’interessi fra i due incolpati che, sebbene uniti dal vincolo familiare, in tale circostanza hanno agito ciascuno in qualità di agenti curando gli interessi, uno del calciatore, l’altro della sua società di appartenenza avendo come unico scopo quello del trasferimento del calciatore ad una nuova società. Entrambi hanno curato gli interessi della parte rappresentata con diligenza, lealtà e correttezza. Non vi sono elementi agli atti del giudizio che possano dimostrare il contrario. E’ quindi di tutta evidenza che nel nostro caso i Sigg.ri Paolillo non hanno agito in una situazione di conflitto d’interessi rappresentando parti diverse e ben distinte le quali avevano scopi esclusivamente convergenti tendenti al medesimo fine, e cioè il trasferimento del calciatore Eros Pisano dalla Società A.S. Varese 1910 S.p.A. alla Società U.S. Città di Palermo S.p.A.. Entrambi hanno avuto come interlocutori nelle rispettive trattative i dirigenti della Società U.S. Città di Palermo S.p.A. con i quali hanno negoziato i termini contrattuali. A mente dell’Art. 16, comma 8 del Regolamento Agenti “Un Agente di calciatori in ogni trattativa può rappresentare solo gli interessi di una parte.” In questo specifico caso il Sig. Dario Paolillo ha rappresentato nelle trattive gli interessi della Società A.S. Varese 1910 S.p.A. mentre il Sig. Gaetano Paolillo ha rappresentato nello stesso ambito, gli interessi del calciatore Eros Pisano avendo entrambi come controparti i dirigenti della Società U.S. Città di Palermo S.p.A.. Ne consegue che la norma sul punto non è stata disattesa, né violata. La stessa norma poco sopra citata così prosegue: “In particolare, ad un Agente è vietato avere un mandato, un accordo di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle parti o con uno degli Agenti delle altre parti coinvolti nel trasferimento di un calciatore o nella stipula di un contratto di lavoro.”. Anche in questo caso i Sigg.ri Paolillo non avevano ricevuto mandati o stretto accordi con parti che non fossero i loro assistiti, non vi sono prove contrarie in tal senso. Il fatto di non avere “interessi condivisi con una delle parti o con uno degli agenti delle altre parti coinvolti nel trasferimento” deve essere inteso fra parti e/o agenti portatori d’interessi contrapposti nell’ambito di un’unica trattativa. Per quanto riguarda il caso alla nostra attenzione, i due agenti agivano a tutela d’interessi convergenti verso un unico fine, il trasferimento del calciatore ad una nuova società di categoria superiore, con evidente beneficio economico sia per il calciatore, sia per la società proprietaria delle sue prestazioni sportive. Anche a parere di questa Corte a nulla rileva che i due agenti fossero legati da rapporti familiari tra loro, se ciascuno ha curato con diligenza, lealtà e correttezza il principale interesse della parte rappresentata. Inoltre, il loro rapporto familiare non risulta sia stato celato nel corso delle trattative che hanno portato il calciatore ad essere tesserato per la Società U.S. Città di Palermo S.p.A.. Il fatto che nessuna delle parti contraenti abbia mai sollevato contestazioni o doglianze di sorta riguardo all’intervenuto accordo fra le parti conferma che entrambi gli agenti hanno ben tutelato e rappresentato i propri assistiti. Per quanto attiene alla nuova produzione documentale da parte della Procura Federale, consentita dall’art. 37, comma 3, C.G.S., purché comunicata alla controparte unitamente ai motivi di reclamo, si rileva che a fronte della contestazione di parte resistente di non aver avuto comunicazione di detta produzione documentale, ma solo del ricorso introduttivo, la Procura Federale non ha dato prova contraria rendendo così inutilizzabile il documento costituito dall’estratto del Registro Imprese della Camera di Commercio della società Football & Sport S.r.l.. Conseguentemente la contestazione riguardante il fatto che i due agenti fossero soci di una 3 medesima società viene a decadere. In ogni caso, la Procura Federale con la nuova produzione documentale introduce nel presente giudizio un nuovo presupposto di fatto ed una situazione giuridica non prospettata in primo grado che comporta un nuovo tema d’indagine e di decisione sul quale non si è svolto in quella sede il dovuto contraddittorio e che come tale è oggi inammissibile trattandosi di domanda nuova inibita in sede d’appello proprio in virtù del sopra citato art.37, comma 3, C.G.S.. Anche la contestazione concernente le presunte pressioni esercitate dal Sig. Gaetano Paolillo nei confronti del Direttore Sportivo della A.S. Varese 1910 S.p.A. è infondata perché carente sotto il profilo probatorio come evidenziato dallo stesso Tribunale Federale Nazionale. Conseguentemente il ricorso non merita accoglimento e la decisione impugnata va pertanto confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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