COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 11/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DIECI TURNI AL CALCIATORE DI SABATINO MATTEO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VAL DI SANGRO / FRANCAVILLA CALCIO, DISPUTATA IL 10/01/16 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N°31 DEL 14.1.2016 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 11/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DIECI TURNI AL CALCIATORE DI SABATINO MATTEO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VAL DI SANGRO / FRANCAVILLA CALCIO, DISPUTATA IL 10/01/16 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N°31 DEL 14.1.2016 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO. Con appello ritualmente proposto, la società Francavilla Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore Di Sabatino rivolto insulto razzista nei confronti di un calciatore di colore avversario, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione che il calciatore, reagendo istintivamente per un fallo appena subito, con l’uso dell’epiteto “negro infame”, ha solo voluto insultare l’avversario senza fare alcun riferimento al colore della pelle, tanto è vero che, dopo l’espulsione, ha subito chiesto scusa sia all’avversario, sia al direttore di gara in quanto, tra l’altro, l’accezione del termine tra i giovani non sarebbe discriminatoria e dispregiativa e che, tra l’altro, lo stesso non rendeva conto dell’idoneità ingiuriosa di tali parole. La stessa appellante ha prodotto una decisione della Corte di Giustizia Federale, con la quale, in un caso analogo, la norma di cui all’art. 11, C.G.S., è stata interpretata in modo tale da consentire una riduzione della sanzione ivi prevista. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali in maniera inequivocabile, essendo tale circostanza stata ammessa, che il calciatore ha rivolto la frase incriminata ad un avversario di colore, anche se lo stesso non si sarebbe reso conto della idoneità discriminatoria e razzista di tale frase. Fatta tale necessaria premessa, ritiene questa Corte di non condividere le motivazioni contenute nella decisione della Corte di Giustizia Federale richiamata, sul presupposto che una volta accertata la sussistenza dell’offesa (essendo impensabile che un giovane di venti anni, come nel caso di specie, non si renda oggi conto della capacità discriminatoria delle parole pronunciate), non è consentito al giudice sportivo di considerare eventuali attenuanti per graduare una sanzione che nel minimo è, invece, predeterminata dalla norma e la cui riduzione, in nome di una pretesa giustizia sostanziale, equivarrebbe ad un vero e proprio arbitrio con l’ulteriore conseguenza che ogni giudice potrebbe determinare a suo insindacabile giudizio l’entità di tale riduzione. La sanzione inflitta dal primo giudice, pertanto, non può che essere confermata, tenuto conto che l’art. 11, comma 2, C.G.S., prevede la squalifica per almeno dieci giornate di gara per le condotte di calciatori che, direttamente o indirettamente, comportino, tra l’altro, offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it