COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 10 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.59 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.97 del 21.1.2016 (ammenda di € 160,00, squalifica del calciatore RIZZO Salvatore per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 10 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.59 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.97 del 21.1.2016 (ammenda di € 160,00, squalifica del calciatore RIZZO Salvatore per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA dal rapporto dell’arbitro della gara Taverna – Casabona del 17.1.2016 risulta che, al 28’ del II tempo, il calciatore Rizzo Salvatore è stato allontanato dal campo per comportamento irriguardoso nei suoi confronti e che, dopo l’espulsione, ha profferito parole minacciose nei confronti del direttore di gara. Risulta altresì che, a fine gara, un dirigente della Società Taverna ha aperto il cancello di accesso al terreno di giuoco consentendo l’ingresso di circa dieci persone. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti sopra menzionati ha sanzionato il calciatore e la società. La reclamante nega genericamente i fatti contestati. Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dall’arbitro, possono definirsi accertati e che le sanzioni debbono essere confermate. Tanto anche in considerazione che il referto arbitrale costituisce, per espressa disposizione regolamentare, fonte di prova privilegiata, non contestabile da mere affermazioni di parte prive di riscontri obiettivi. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it