COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 10 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.61 della Società A.S.D. SPORTING CATANZARO LIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.58 del 4.2.2016 (ammenda di € 200,00 e DIFFIDA, squalifica del calciatore DOLCE David per TRE gare effettive in qualità di Capitano, inibizione a svolgere ogni attività del dirigente MAZZOCCA Giuseppe fino al 15.3.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 10 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.61 della Società A.S.D. SPORTING CATANZARO LIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.58 del 4.2.2016 (ammenda di € 200,00 e DIFFIDA, squalifica del calciatore DOLCE David per TRE gare effettive in qualità di Capitano, inibizione a svolgere ogni attività del dirigente MAZZOCCA Giuseppe fino al 15.3.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il Presidente della Società reclamante; ritenuto che alla stregua del rapporto arbitrale e delle dichiarazioni rese all’odierna seduta dal Presidente della Società reclamante i fatti ascritti alla Società A.S.D. Sporting Catanzaro Lido e al Dirigente MAZZOCCA Giuseppe non possono essere diversamente valutati da quanto ha deciso il G.S.T.. Deve essere escusa,invece, ogni responsabilità per quanto riguarda il calciatore Dolce David in quanto dal rapporto dell’arbitro non risulta che in qualità di capitano si sia rifiutato di prestare la dovuta collaborazione circa i nominativi del calciatori resisi responsabili di atti di protesta nei confronti del direttore di gara. Pertanto, appare conforme a giustizia revocare la squalifica inflitta al calciatore Dolce David. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo revoca la squalifica inflitta al calciatore DOLCE David in qualità di Capitano; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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