COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 10/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. KASSI DJIDJI CONSTANT, tess. U.S.D. Medesanese, sigg. ADORNI ANTONIO e LIBRERI SIMONE, dirigenti U.S.D. Medesanese e U.S.D. MEDESANESE – Camp. Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 10/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. KASSI DJIDJI CONSTANT, tess. U.S.D. Medesanese, sigg. ADORNI ANTONIO e LIBRERI SIMONE, dirigenti U.S.D. Medesanese e U.S.D. MEDESANESE - Camp. Promozione Con nota 18.12.2015, n. 6213-270, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. KASSI DJIDJI CONSTANT, della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 39 delle N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare, nelle fila della U.S.D. Medesanese, alle gare Medesanese – Nibbiano del 6.9.2015 e Medesanese – Pol. Il Cervo del 13.9.2015, Camp. Promozione, perché non tesserato per la predetta U.S.D. Medesanese; - i sigg. ADORNI ANTONIO e LIBRERI SIMONE, , dirigentI della società U.S.D. Medesanese, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 39 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto, in occasione delle gare sopra indicate, la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calc. Kassi, con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi pertanto erano legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, benchè il predetto calciatore non ne avesse titolo; - la società U.S.D. MEDESANESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri dirigenti ed al calc. Kassi. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 2 giornate di squalifica per il calc. KASSI DJIDJI CONSTANT, 1 mese di inibizione per i sigg. ADORNI ANTONIO e LIBRERI SIMONE, 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza, e l'ammenda di € 200 per la soc. U.S.D. MEDESANESE. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - di infliggere al calc. KASSI DJIDJI CONSTANT la squalifica per 2 giornate di gara, ai sigg. ADORNI ANTONIO e LIBRERI SIMONE 1 mese di inibizione, ed alla soc. U.S.D. MEDESANESE l'ammenda di € 200 e 2 puntI di penalizzazione in classifica, da scontare nel Campionato di competenza. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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