COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 10/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. NEJJARI ABDERRHMAN, tess. A.C.Fiorano, sig. TORO ERICLEO, dirigente A.C. Fiorano e A.C. FIORANO – Camp. Eccellenza

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 10/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. NEJJARI ABDERRHMAN, tess. A.C.Fiorano, sig. TORO ERICLEO, dirigente A.C. Fiorano e A.C. FIORANO - Camp. Eccellenza Con nota 18.1.2016, n. 7021-363, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. NEJJARI ABDERRHMAN, della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2,del C.G.S. e dell’art. 61, comma 6, delle N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare, nelle fila della A.C. Fiorano, alla gara contro il Castelvetro del 3.10.2015, Campionato Regionale Juniores, perché non tesserato per la predetta A.C. Fiorano; - il sig. TORO ERICLEO, , dirigente della società A.C. Fiorano, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61, comma 5, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto, in occasione della gara sopra indicata, la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calc. Nejjari , con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi pertanto erano legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, nonostante la mancanza di tesseramento; - la società A.C. FIORANO s.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio dirigente ed al calc. Nejjari. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. NEJJARI ABDERRHMAN, 20 giorni di inibizione per il sig. TORO ERICLEO, 1 punto di penalizzazione, da scontare nel Campionato Regionale Juniores e l'ammenda di € 100 per la soc. A.C. FIORANO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - di infliggere al calc. NEJJARI ABDERRHMAN la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. TORO ERICLEO 20 giorni di inibizione, ed alla soc. A.C. FIORANO l'ammenda di € 100 e 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel Campionato Regionale Juniores. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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