COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 11 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. SASSARI CALCIO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°30 del 21.01.2016. Gara Sassari Calcio / Atletico Cossoine del 17.01.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 11 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. SASSARI CALCIO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°30 del 21.01.2016. Gara Sassari Calcio / Atletico Cossoine del 17.01.2016. La società Sassari Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha sanzionato il giocatore Sanna Antonio con la squalifica fino al 30.09.2016, perché “dopo l’omologazione di una rete a favore della società Atletico Cossoine, spingeva l’arbitro al petto provocandogli dolore e insultandolo nel contempo. Il Sanna afferrava il braccio dell’arbitro, stringendolo con forza e cagionandogli dolore. Nell’abbandonare il terreno di gioco, proferiva una frase ingiuriosa e minacciosa nei confronti del direttore di gara”. La Corte Territoriale, accertata la regolarità del reclamo proposto, ha sentito il direttore di gara, il quale ha confermato quanto riportato nel referto di gioco. La Società reclamante contesta la descrizione dell’episodio, affermando che non vi è stato comportamento minaccioso, né tanto meno alcuna spinta o contatto violento col direttore di gara da parte del giocatore Sanna Antonio, ed ha lamentato che, comunque, l’applicazione della sanzione della squalifica a tempo determinato fino al 30 settembre 2016 appare sproporzionata alla gravità dei fatti, e non commisurata al reale accadimento degli stessi. La Corte Territoriale ritiene che deve essere riconosciuta l’attendibilità di quanto riferito dal direttore di gara nel suo referto, e confermato nel corso della sua audizione, considerato che ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, articolo 35, i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. I fatti accaduti possono essere puniti con sanzione più adeguata alla loro effettiva gravità, in modo meno severo, tenendo conto che il giocatore Sanna Antonio ha posto in essere una protesta vibrata, reiterata e scomposta nei confronti del direttore di gara, ma che la sua condotta non integra gli estremi di una azione violenta, poiché il contatto fisico ha cagionato al direttore di gara un dolore momentaneo, che lo stesso arbitro ha riconosciuto essere passato in pochissimo tempo, senza conseguenze. Pertanto, la Corte decide di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Sanna Antonio fino al 30.09.2016 limitandola al 10.03.2016. La Corte Territoriale, per questi motivi, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Sanna Antonio, limitandola al 10.03.2016. Dispone la restituzione della tassa.
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