COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 11 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. CANOPOLENO CALCIO (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 21.01.2016. Gara Canopoleno / Coros Logudoro del 17.01.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 11 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. CANOPOLENO CALCIO (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 21.01.2016. Gara Canopoleno / Coros Logudoro del 17.01.2016. La società Canopoleno Calcio ha presentato rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in rubrica, ha inflitto quattro giornate di squalifica al calciatore Loddo Lorenzo, per avere colpito volontariamente con un calcio sul ginocchio sinistro un giocatore avversario che, a seguito del fallo subito, doveva essere portato via dal campo con un’ambulanza; detta delibera ha stabilito inoltre che la società Canopoleno dovrà farsi carico delle eventuali spese per cure relative all’infortunio subito dal calciatore avversario. La società reclamante chiede l’annullamento della delibera del Giudice Sportivo o, in via subordinata, la riduzione della squalifica, considerata l’azione del Loddo un atto involontario. Nell’atto di reclamo si evidenzia che l’arbitro, nel rapporto di gara, non ha segnalato alcun comportamento violento da parte del Loddo, evidentemente per avere ritenuto il fatto che ha dato origine all’infortunio un normale contrasto di gioco. È stato il vice-presidente vicario della Sezione AIA di Sassari, presente al campo nella veste di Organo Tecnico, a rilasciare una dichiarazione scritta nella quale riferisce di aver visto il calciatore n° 10 della squadra del Canopoleno (da identificarsi nel calciatore Lorenzo Loddo) colpire deliberatamente un avversario sul ginocchio sinistro, sollevando verso l’alto il proprio ginocchio per poi allungare la gamba con il piede “a martello”. Il rappresentante della società reclamante, presentatosi nanti la Commissione, ha insistito per l’accoglimento del reclamo, ribadendo che l’infortunio è stato conseguenza di un normale fallo di gioco. La Corte, letti gli atti, ritiene che non vi sono motivi per affermare che il Loddo abbia commesso volontariamente un atto di violenza nei confronti dell’avversario allo scopo di cagionare una lesione; è verosimile invece che si sia trattato di un fallo di gioco scorretto, meritevole certamente di essere sanzionato ma in misura meno severa rispetto a quanto stabilito dal Giudice Sportivo; ed inoltre non risulta affatto giustificata la condanna della Società reclamante a risarcire le eventuali spese per cure mediche realtive all’infortunio patito dal giocatore. La Corte, per questi motivi, in accoglimento del reclamo DELIBERA - di ridurre la squalifica del calciatore Loddo Lorenzo da quattro a tre gare; - di escludere l’obbligo da parte della Società Canopoleno di sostenere le spese per le cure mediche conseguenti all’infortunio di cui sopra. Dispone la restituzione della tassa.
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