COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 242 CSAT 20 DEL 09 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 98/A A.S.D. FAVIGNANA (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0-6, un punto di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 150,00 – Campionato Provinciale C5 Serie D Gara San Francesco di Paola/Favignana del 06/01/2016 – C.U. n. 24 del 14/01/2017 della Delegazione Provinciale di Trapani.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 242 CSAT 20 DEL 09 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 98/A A.S.D. FAVIGNANA (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0-6, un punto di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 150,00 - Campionato Provinciale C5 Serie D Gara San Francesco di Paola/Favignana del 06/01/2016 - C.U. n. 24 del 14/01/2017 della Delegazione Provinciale di Trapani. Con rituale e tempestivo gravame la A.S.D. Favignana impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata che, nel rigettare il reclamo presentato in primo grado, non ha riconosciuto, in capo alla reclamante, l’invocata causa di forza maggiore in ordine alla sua mancata presentazione per la disputa della gara programmata per il giorno 06/01/2016. In buona sintesi la reclamante si duole della circostanza che il giudice di prime cure, pur riconoscendo che la corsa delle ore 12,40 è stata soppressa per le avverse condizioni meteo-marine non ha, comunque, riconosciuto l’invocata causa di forza maggiore in relazione al fatto che essa reclamante avrebbe avuto, comunque, l’obbligo di programmare per tempo la trasferta, atteso che le corse antecedenti a quella poi annullata erano partite regolarmente. Pertanto la reclamante, nel ribadire quanto già dedotto in primo grado fa, altresì, presente che la comunicazione dell’annullamento della corsa programmata per le ore 12,40 è avvenuto solo alle ore 12,05 a causa di un imprevisto peggioramento delle condizioni meteo. Nulla osserva la consorella. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti, ritiene che il gravame sia fondato. Infatti se è vero che le corse precedenti avevano avuto regolare svolgimento ciò depone a favore della reclamante che aveva così confidato sulla effettuazione della corsa delle ore 12,40, non potendosi prevedere l’improvviso cambiamento delle condizioni meteo tale da determinare la sospensione dei collegamenti, sospensione peraltro comunicata attraverso la biglietteria di Favignana solo alle ore 12,05. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in riforma della decisione impugnata, dispone la ripetizione della gara San Francesco di Paola/Favignana non disputata per la mancata presentazione a causa di forza maggiore della società Favignana, annullando conseguentemente tutte le statuizioni consequenziali. Dispone inoltre la restituzione della tassa reclamo versata. Manda alla Delegazione Provinciale di Trapani per quanto di sua competenza.
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