COMITATO REGIONALE SICILIA COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 242 CSAT 20 DEL 09 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 116/A A.S.D. PANTANELLI SPORT (SR) avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Antonino Patania – Campionato Allievi Regionali Gara Pantanelli Sport/Atletico Vittoria del 23/01/2016 – C.U. n. 226/70 sgs del 28/01/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 242 CSAT 20 DEL 09 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 116/A A.S.D. PANTANELLI SPORT (SR) avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Antonino Patania - Campionato Allievi Regionali Gara Pantanelli Sport/Atletico Vittoria del 23/01/2016 - C.U. n. 226/70 sgs del 28/01/2016. Con tempestivo e rituale appello la A.S.D. Pantanelli Sport impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata ritenendola, in buona sintesi, sproporzionata al reale accadimento dei fatti. Secondo l’appellante il gesto posto in essere dal proprio tesserato non sarebbe stato volontario ma causato da un rimbalzo anomalo del pallone. Chiede pertanto che la sanzione così come irrogata venga rideterminata in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che quanto descritto dal direttore di gara non risulta incompatibile con la versione dei fatti fornita dalla reclamante. In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi, così come da dispositivo. P.Q.M La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Antonino Patania. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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