COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 242 CSAT 20 DEL 09 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 104/A F.C.D. SERRADIFALCO (CL). Avverso punizione sportiva di perdita della gara per 0–3 – Gara campionato regionale 1^ categoria Serradifalco/Real Suttano del 13/12/2015 – C.U. N° 212 del 15/01/2016.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 242 CSAT 20 DEL 09 FEBBRAIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 104/A F.C.D. SERRADIFALCO (CL). Avverso punizione sportiva di perdita della gara per 0–3 - Gara campionato regionale 1^ categoria Serradifalco/Real Suttano del 13/12/2015 - C.U. N° 212 del 15/01/2016. Con appello ritualmente proposto la F.C.D. Serradifalco, in persona del Suo Presidente pro tempore, chiede che venga ripristinato il risultato conseguito in campo ed in alternativa la ripetizione della gara, contestando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta a seguito del reclamo della soc. Real Suttano e sostenendo, qui in sintesi, che “la normativa federale, così come quella statuale, prevede la notifica di tutti gli episodi successi in una gara ufficiale tramite pubblicazione sul Comunicato ufficiale degli episodi che vengono annotati nel referto di gara del sig. arbitro”. Per la qualcosa ritiene erronea la decisione di che trattasi, perché frutto di evidenti errori commessi “in concorso tra arbitro, la sua velina e i relativi C.U., di cui da sempre viene rispettato quello che viene pubblicato…”. All’udienza dibattimentale il legale rappresentante della Società appellante ha insistito nei motivi di reclamo e nelle sue conclusioni, contestando l’efficacia probatoria della velina di fine gara in quanto corretta in una sua parte. La Corte Sportiva d’Appello, letti gli atti ufficiali di gara, in fatto osserva quanto segue: - In occasione della gara del campionato regionale di prima categoria Geraci/Serradifalco del 06/12/2015 sono stati espulsi nel secondo tempo, per doppia ammonizione, i calciatori sigg. Rosario D’Amico e Omar Satta. - La giusta annotazione dei provvedimenti disciplinari sopra citati si rileva, senza ombra di dubbio, tanto nel referto di gara che nello statino di fine gara, redatto su un foglio quadrettato, recante la sottoscrizione del direttore di gara e dei dirigenti di entrambe le società contendenti, non inficiato per la sola correzione di un nominativo, peraltro, della squadra avversaria. - Tuttavia, per un mero errore di digitazione, nel C.U. n° 176 del 10/12/2015 i nominativi dei due citati calciatori sono risultati inseriti come ammoniti e non già tra i calciatori espulsi. - Ciò ha indotto la Società appellante a segnalare l’errore, con e-mail inviata l’11/12/2015, chiedendo altresì spiegazioni circa il prosieguo, ritenendo che i propri calciatori dovessero essere squalificati. - L’errata corrige successivamente apparsa in argomento sul C.U. n° 179 dell’11/12/2015 è servita solo parzialmente allo scopo chiarificatore propostosi, posto che per errore sono stati indicati quali espulsi nella gara del 06/12/2015 il calciatore sig. Omar Satta (correttamente) e in luogo del calciatore sig. Rosario D’Amico (pure espulso nella citata gara) è stato invece indicato il nominativo del calciatore sig. Filippo Cordaro (in realtà ammonito e non espulso in quella gara). Nella gara del 13/12/2015 la F.C.D. Serradifalco ha, in buona fede, ritenuto di poter schierare in campo il calciatore sig. Rosario D’Amico, incorrendo per ciò nella sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, che qui contesta. Nel merito, in punto di regolamento, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, pur considerando la particolarità della fattispecie, non può tuttavia ignorare il disposto di cui all’art. 19 comma 10 del C.G.S. che dispone l’automatica applicazione della sanzione minima della squalifica per una gara ai calciatori espulsi, salvo che gli organi della Giustizia sportiva non ritengano di dover infliggere una sanzione più grave, ma ancor più il disposto dell’art. 45 comma 2 del C.G.S. che dispone che in ambito regionale della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico “ad eccezione delle gare relative alle categorie Pulcini e Esordienti il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo”. L’esame delle predette norme, estremamente chiare e non suscettibili di alcuna diversa interpretazione, avrebbe dovuto indurre la Società appellante a ritenere comunque squalificati per una gara entrambi i calciatori già espulsi nella gara del 06/12/2015, compreso il sig. D’Amico, pur in assenza di una corretta declaratoria da parte del Giudice Sportivo Territoriale, senza possibilità di poterlo schierare in campo nella gara successiva del 13/12/2015, sebbene il nominativo dello stesso fosse stato appunto omesso nel C.U. n° 176 ed ancora in quello successivo n° 179. E’ del resto giurisprudenza sportiva costante, il ritenere soltanto dichiarativa, ricognitiva e non costitutiva della squalifica la pubblicazione sul C.U. dell’elenco dei calciatori espulsi (CAF 24/05/2004), essendo le disposizioni regolamentari prima citate operanti se ed in quanto il calciatore sia stato effettivamente espulso, cosicché l’automatismo della sanzione si ricollega unicamente al fatto storico dell’espulsione (CAF 30/03/1989 e moltissimi altri) e, per di più, anche qualora il direttore di gara avesse omesso di segnalare l’espulsione nel proprio referto (CAF 14/03/1991). In buona sostanza “… la mancata pubblicazione della sanzione nel C.U. non può avere alcuna rilevanza, tanto meno significare che il Giudice Sportivo competente abbia inteso derogare dal principio del c.d. “automatismo”, chiaramente e inderogabilmente sancito dalla norma. La pubblicazione del provvedimento, infatti, lo si ripete, ha carattere esclusivamente dichiarativo ed è comunque diretta verso i terzi e non verso gli interessati (CAF 09/01/1981 – CAF 17/03/1984 e successivi). Essendo la Società appellante, per le ragioni di fatto sopra ricordate, consapevole dell’avvenuta espulsione dei due più volte citati calciatori e avendo la stessa tuttavia schierato in campo nella gara del 13/12/2015 uno di essi, nella persona del calciatore sig. Rosario D’Amico, benché lo stesso per quanto espresso non avesse titolo a parteciparvi, da tutto quanto sopra consegue il rigetto dell’appello di che trattasi. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello dispone rigettarsi l'appello come sopra proposto. Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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