COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 243 TFT 25 DEL 09 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 35/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. GIANNINOTO GIAN LUCAS (arbitro effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Ragusa); 2) Sig. BERTINO NUNZIO (arbitro effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Ragusa);

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 243 TFT 25 DEL 09 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 35/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. GIANNINOTO GIAN LUCAS (arbitro effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Ragusa); 2) Sig. BERTINO NUNZIO (arbitro effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Ragusa); La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 3150/1023/pf 14 15/GT/dl del 6 ottobre 2015, i sigg. Gian Luca Gianninoto e Nunzio Bertino per rispondere della violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, del C.G.S., in relazione all’art. 66 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 40 commi 1 e 2 del Regolamento A.I.A., avendo, il sig. Gianninoto, nella qualità di arbitro dell’incontro Gela Calcio-Modica del 25.02.2015, consentito l’accesso nel recinto di gioco del sig. Bertino, estraneo alla gara; e per avere, quest’ultimo, in occasione della detta gara, circolato e stazionato in aree riservate all’accesso dei soggetti espressamente autorizzati, nonché nel recinto di giuoco, essendo egli del tutto estraneo alla gara in questione. All’udienza dibattimentale del 17/11/2015 sono comparsi entrambi i soggetti deferiti, che in accordo con la Procura Federale hanno avanzato richiesta di patteggiamento ex art. 23 C.G.S., indicando la sanzione della sospensione dalle designazioni arbitrali per tre turni. Sospeso il procedimento, è successivamente pervenuta a questo Tribunale Federale Territoriale la nota prot. 7167 del 21 gennaio 2016, a mezzo della quale la Procura Federale ha reso noto che la Procura Generale dello Sport del C.O.N.I., decorsi i dieci giorni previsti dall’art. 23 comma 2 C.G.S., non ha formulato osservazioni in merito alla qualificazione dei fatti e alla congruità della sanzione indicata. Reputando corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, dichiara efficace e dispone applicarsi a carico degli Arbitri effettivi sigg. Gian Luca Giannininoto e Nunzio Bertino, ex art. 54 lett. C Regolamento A.I.A., la sanzione della sospensione dalle designazioni arbitrali per tre turni. La presente delibera va notificata alle parti, alla Procura Federale ed all’A.I.A. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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