COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 22 – Ricorso S.S.D. Unione Sanremo S.R.L. avverso la penalizzazione di un punto in classifica. Gara Unione Sanremo – Rapallo Ruentes 1914 del 17.1.2016 Campionato Eccellenza. C.U. n. 40 del 21.1.2016.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 22 - Ricorso S.S.D. Unione Sanremo S.R.L. avverso la penalizzazione di un punto in classifica. Gara Unione Sanremo – Rapallo Ruentes 1914 del 17.1.2016 Campionato Eccellenza. C.U. n. 40 del 21.1.2016. Ai sensi dell’art. 11, comma 3º, in combinato disposto con l’art. 18, lett. g) C.G.S. per il comportamento dei propri sostenitori i quali nel corso della partita, per più volte, profferivano espressioni gravemente ingiuriose all'indirizzo dell'assistente del direttore di gara costituenti discriminazione sessuale; condotta questa da ritenersi di particolare gravità per la reiterazione degli insulti e per il prolungato arco di tempo nel quale sono stati proferiti. Con questa motivazione il Giudice Sportivo ha inflitto alla società S.S.D. Unione Sanremo S.R.L. la penalizzazione di un punto in classifica. Contro siffatta sanzione è insorta la società depositando ricorso d’appello e istando per l’annullamento della medesima, così motivando il gravame: 1. in via principale i fatti, per la loro modalità, non costituiscono “per percezione reale del fenomeno” espressione di discriminazione da giustificare l’irrogazione della penalizzazione; 2. in subordine, i fatti per la loro modalità, devono considerarsi episodio non particolarmente rilevante soggetto all’applicazione della sanzione meno gravosa. Letto il rapporto di gara, la Corte ritiene che le espressioni rilevate dall’arbitro e rivolte dal pubblico all’assistente non costituiscano comportamento discriminatorio, e pertanto la valutazione delle stesse va sottratta al disposto dell’art. 11 CGS. Non è invece accettabile la richiesta subordinata della ricorrente: trattatasi di espressioni rivolte dal pubblico, gravemente oltraggiose, offensive e di pesante dileggio verso l’assistente arbitrale per l’intera durata della partita, udite e riportate nel referto così come pronunciate e pertanto in grado di consentire al giudicante la più corretta valutazione. A tale censurabile comportamento la società non si è neppure adoperata, per porvi fine, così come aveva fatto per il lancio della lattina all’11° del secondo tempo. Per questi motivi, la Corte annulla la sanzione della penalizzazione d’un punto in classifica e infligge alla società S.S.D. Unione Sanremo S.R.L. la sanzione della disputa della prima gara casalinga a porte chiuse e la condanna al pagamento dell’ammenda di €. 500.00 (euro cinquecento). In quanto parzialmente accolto il reclamo, la tassa non versata e addebitata in conto va restituita.
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